Cassazione Civile, Ordinanza n. 15623/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditori)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da tre creditrici contro una società e contro gli acquirenti di due immobili siti in Bari, compravenduti nel gennaio 2008. Le attrici assumevano che le vendite fossero state compiute in frode ai creditori, in particolare del loro dante causa, che aveva concesso alla società un finanziamento poi non restituito; deducevano inoltre prezzo inferiore al valore di mercato e consilium fraudis, valorizzando il rapporto di parentela tra l'amministratore unico della società venditrice e gli acquirenti. Tribunale e Corte d'appello avevano accolto la domanda. In cassazione i soccombenti hanno proposto sei motivi: 1) omessa considerazione del bilancio della società per deposito tardivo rispetto alle preclusioni istruttorie; 2) omessa considerazione del bilancio 2009, ritenuto documento nuovo indispensabile e non producibile prima per causa non imputabile; 3) omesso esame di una sentenza del Tribunale di Bari passata in giudicato e di una consulenza tecnica che, secondo i ricorrenti, avrebbero escluso la qualità di creditori delle attrici; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. per asserita mancanza di un credito certo, liquido ed esigibile, divenuto insussistente nelle more; 5) violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza dell'eventus damni, essendo le vendite dirette a pagare debiti scaduti e persistendo un patrimonio sufficiente a soddisfare gli altri creditori; 6) omesso esame/violazione dell'art. 2901 c.c. in tema di elemento soggettivo dell'acquirente, sostenendo che i contratti del 2008 erano stati stipulati in adempimento di preliminari del 2002 e che ciò risultava dalla sentenza passata in giudicato richiamata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha dichiarato inammissibili i primi, secondo, quinto e sesto motivi per difetto di specificità, per improprio tentativo di rivalutazione del merito e per erronea deduzione del giudicato esterno come vizio motivazionale; ha ritenuto infondato il terzo motivo perché la sentenza invocata riguardava un diverso giudizio, con diverso petitum e diversa causa petendi, sicché non operava il giudicato sostanziale. Ha respinto anche la doglianza relativa alla pretesa insussistenza del credito e ai presupposti dell'azione revocatoria, confermando che la precedente pronuncia non spiegava effetto preclusivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate tra i ricorrenti principali e incidentali, mentre i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore del controricorrente aderente, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede la sussistenza dei relativi presupposti e non può essere accolta o censurata sulla base di mere allegazioni generiche o di una diversa lettura del materiale istruttorio; il giudicato invocato è rilevante solo se riferito alla medesima situazione soggettiva e oggettiva.
La deduzione di un documento tardivamente prodotto è inammissibile quando nel ricorso non siano indicati con precisione contenuto, decisività e collocazione processuale del documento.
art. 345, ultimo comma, c.p.c.
La produzione di documenti nuovi in appello deve essere specificamente giustificata e il ricorso per cassazione deve spiegare perché il documento fosse indispensabile e non producibile prima senza colpa della parte.
I motivi di ricorso devono essere specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a richiamare documenti senza riprodurli o senza indicarne puntualmente collocazione e acquisizione nel fascicolo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È inammissibile la censura fondata su atti e documenti non riprodotti nel ricorso o non adeguatamente localizzati nel fascicolo, perché la Corte di cassazione deve poterli esaminare direttamente.
Non può essere utilizzato per chiedere una rivalutazione del merito o per far valere un giudicato esterno privo di identità di petitum e causa petendi.
La deduzione di errori processuali non può trasformarsi in una richiesta di riesame del fatto o del materiale probatorio.
Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non un giudicato esterno o una diversa lettura delle risultanze istruttorie.
In presenza di doppia conforme opera la preclusione al sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti previsti dalla norma.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura basata su documenti deve contenere una puntuale riproduzione o localizzazione del documento, indicarne la collocazione nel fascicolo e spiegarne la decisività; il mero richiamo generico è inammissibile.
- Il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella, logicamente motivata, compiuta dal giudice di merito.
- L'autorità del giudicato sostanziale opera solo se tra il precedente e il nuovo giudizio vi è identità di parti, petitum e causa petendi; l'identità delle sole questioni giuridiche o fattuali non basta.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e non può essere utilizzato per far valere un giudicato esterno o una diversa lettura delle risultanze processuali.
- In tema di azione revocatoria, le contestazioni sulla sussistenza del credito o dell'eventus damni non possono essere accolte in cassazione quando siano formulate in modo generico o come richiesta di rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15471/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15472/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15473/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15474/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15477/2026 del 21/05/2026
- ordinanza_civile · 21 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 15478/2026 del 21/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →