Cassazione Civile, Ordinanza n. 00012/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti del titolare di una ditta individuale per l’anno d’imposta 2015, relativo a IRPEF, addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la decisione era stata riformata a favore dell’Ufficio. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza d’appello per omessa pronuncia sui motivi di appello e, più in generale, sulle domande, istanze ed eccezioni ritualmente formulate nei due gradi di merito. In particolare, sosteneva che la CTR non si fosse espressa su censure relative alla delega di firma dell’atto, alla legittimità dell’attività ispettiva e dell’avviso di accertamento, alla violazione del diritto di difesa e dello Statuto del contribuente, alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, al difetto di motivazione sulla metodologia accertativa, alla violazione del principio di tassazione del reddito netto e all’illegittimità delle sanzioni. La Corte ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR, dopo aver affrontato solo la questione della sottoscrizione dell’atto, aveva rigettato le ulteriori doglianze con un rinvio generico alle difese dell’Ufficio, senza rendere una motivazione effettiva e controllabile, così integrando una motivazione apparente e, per le censure non esaminate, una vera e propria omessa pronuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame motivato delle censure del contribuente e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. Il Collegio ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse apparente, perché non consentiva di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione, e che vi fosse omessa pronuncia sui motivi di appello non esaminati, con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.
Norme richiamate
impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia su domande, eccezioni o motivi di appello integra un error in procedendo denunciabile in cassazione
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è il corretto parametro di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia o violazione dell’art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
non è il mezzo corretto per censurare l’omessa pronuncia, perché presuppone una decisione sulla questione ma giuridicamente errata
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non è il mezzo corretto per censurare l’omessa pronuncia, perché presuppone che la questione sia stata esaminata e motivata in modo insufficiente
art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
richiamato dal ricorrente come norma violata per dedurre l’illegittimità della delega di firma e il difetto di motivazione dell’accertamento
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
richiamato dal ricorrente come norma violata per la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo
artt. 3, 7 e 12 del D.Lgs. n. 472/1997
richiamati dal ricorrente per contestare l’illegittimità delle sanzioni applicate
art. 12 delle preleggi
menzionato nel richiamo alla giurisprudenza sul vizio di motivazione apparente come criterio ermeneutico generale
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve superare il "minimo costituzionale" per consentire il controllo sulla decisione
Massime di principio
- L’omessa pronuncia su una domanda, eccezione, istanza o motivo di appello integra violazione dell’art. 112 c.p.c. e va censurata con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., quale error in procedendo.
- La motivazione è apparente quando, pur esistendo materialmente nel testo della sentenza, non consente di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e quindi non permette il controllo sulla correttezza della decisione.
- Il semplice rinvio alle difese di una parte o a confutazioni già svolte in altro grado, senza autonoma elaborazione argomentativa, non è sufficiente a integrare una motivazione idonea quando restano prive di risposta le specifiche censure dedotte.
- I motivi di ricorso ex art. 360, n. 3, e n. 5, c.p.c. presuppongono che la questione sia stata effettivamente esaminata dal giudice di merito; se invece la questione non è stata decisa, il vizio è di omessa pronuncia.
- Nel sindacato di legittimità, il vizio di motivazione rilevante è solo quello che si traduce in una violazione costituzionalmente rilevante del minimo costituzionale della motivazione, non il mero difetto di sufficienza argomentativa.
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