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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36661/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietaria)

La controversia

Una proprietaria conveniva in giudizio le controparti per l'accertamento del confine tra due fondi e per la condanna al rilascio di una porzione di terreno asseritamente occupata senza titolo. Le convenute resistevano e proponevano riconvenzionale di usucapione dell'area contesa. Il Tribunale accoglieva la domanda principale e rigettava l'usucapione; la Corte d'appello confermava. In Cassazione le ricorrenti deducevano tre motivi: con il primo, violazione degli artt. 1141, 1158, 1159-bis e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello escluso che la mera coltivazione del fondo bastasse a provare l'usucapione; con il secondo, violazione degli artt. 1146, 1142 e 2697 c.c. per avere la Corte territoriale negato la detenzione in nome altrui e il possesso, senza considerare che la controparte non avrebbe provato l'occupazione senza titolo; con il terzo, violazione dell'art. 950 c.c. per avere qualificato la domanda come regolamento di confini anziché come rivendicazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, poiché la Corte d'appello aveva escluso il possesso esclusivo utile ad usucapionem all'esito di un apprezzamento delle prove orali e aveva applicato correttamente il principio per cui l'incertezza probatoria grava sulla parte onerata della prova. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché nuovo: dalla sentenza impugnata non risultava che la questione della qualificazione dell'azione fosse stata devoluta in appello, e i motivi di gravame vertevano solo sul rigetto della riconvenzionale di usucapione. Sono state poste le spese del giudizio di legittimità a carico delle ricorrenti ed è stato dato atto dell'obbligo, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1141 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti sul tema della distinzione tra possesso e detenzione; la Corte non entra nel merito della censura perché reputa i motivi inammissibili per richiesta di rivalutazione del fatto.

  • art. 1142 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti sul tema della prova del possesso; la Corte non lo applica in modo autonomo, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della doglianza.

  • art. 1146 c.c.

    Richiamato dalle ricorrenti; la Corte non rilegge il fatto ma osserva che la censura è inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di merito.

  • art. 1158 c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione ordinaria; la Corte conferma che il possesso esclusivo e continuato deve essere provato dalla parte che lo allega.

  • art. 1159-bis c.c.

    Richiamato come norma sull'usucapione abbreviata; la Corte ribadisce che la prova del possesso qualificato resta a carico dell'aspirante usucapiente.

  • art. 950 c.c.

    Richiamato nel terzo motivo; la Corte lo menziona solo per rilevare che la censura sulla qualificazione della domanda era nuova in cassazione.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte ribadisce che l'incertezza probatoria produce effetti negativi sulla parte alla quale incombe l'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per la deduzione di violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato nella proposta del relatore per la definizione in camera di consiglio con declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove, quando la decisione impugnata si fonda su un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie.
  • Ai fini dell'usucapione, chi la invoca deve provare in modo puntuale il possesso esclusivo, continuato e qualificato del bene per il tempo richiesto dalla legge; la mera coltivazione del fondo, di per sé, non basta se non dimostra il possesso uti dominus.
  • L'incertezza probatoria ricade sulla parte gravata dell'onere della prova: se il fatto costitutivo del diritto non è dimostrato, la domanda o la riconvenzionale devono essere respinte.
  • In cassazione sono inammissibili le censure nuove, cioè quelle che presuppongono questioni non dedotte nei gradi di merito e non emergenti dalla sentenza impugnata.
  • La qualificazione giuridica della domanda può essere censurata solo se la questione è stata ritualmente devoluta ai giudici di merito e risulta dal contenuto della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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