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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35636/2021 del 19/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un docente assunto con plurimi contratti a tempo determinato contro il Ministero, con richiesta di risarcimento del danno e di differenze retributive collegate al servizio pre-ruolo. La Corte d'appello di Venezia aveva accolto solo in parte l'appello ministeriale, rigettando il risarcimento del danno ma confermando il diritto alle differenze retributive entro il limite della prescrizione quinquennale. In cassazione il Ministero deduceva, in unico motivo, violazione della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE e degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente confuso il diverso diritto alla progressione stipendiale con il diritto alla ricostruzione di carriera, e che la disciplina del personale di ruolo fosse giustificata da ragioni oggettive tali da escludere disparità di trattamento. Il controricorrente eccepiva anche la tardività/inammissibilità del ricorso per vizi della notificazione, eccezione disattesa dalla Corte perché la notificazione era nulla e sanabile, non inesistente.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso che la notificazione del ricorso fosse inesistente, qualificandola come nulla e quindi sanabile. Ha però dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era inconferente rispetto alla decisione impugnata: la sentenza di merito aveva riconosciuto soltanto le differenze retributive derivanti dal principio di non discriminazione e dalla mancata progressione stipendiale, senza pronunciarsi sul distinto tema della ricostruzione della carriera o della disapplicazione degli artt. 485, 489 e 569 del d.lgs. n. 297/1994. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva trascritto gli atti necessari per dimostrare che in appello fosse stata realmente devoluta la diversa domanda di ricostruzione di carriera. Spese compensate per la complessità delle questioni; nessun obbligo di contributo unificato a carico dell'amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per verificare la tempestività della notificazione del ricorso entro il termine semestrale.

  • art. 330, comma 3, c.p.c.

    richiamato per distinguere la notificazione nulla, perché eseguita presso un difensore non domiciliatario ma comunque collegato al destinatario, dalla notificazione inesistente.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 32 della legge n. 183/2010

    richiamato come base del risarcimento del danno riconosciuto dal giudice di primo grado.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    utilizzata come fondamento del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato quanto al trattamento retributivo.

  • art. 485 del d.lgs. n. 297/1994

    menzionato dal ricorrente come norma sulla ricostruzione di carriera, ma ritenuto non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 489 del d.lgs. n. 297/1994

    menzionato dal ricorrente come norma sulla ricostruzione di carriera, ma ritenuto non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 569 del d.lgs. n. 297/1994

    menzionato dal ricorrente come norma sulla ricostruzione di carriera, ma ritenuto non pertinente rispetto alla decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ritenuto non applicabile all'amministrazione ricorrente, perché pubblica amministrazione non tenuta al versamento del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione del ricorso per cassazione eseguita presso un difensore della parte che non sia il domiciliatario nel giudizio di appello è nulla, non inesistente; la nullità è sanabile per effetto della costituzione del destinatario, anche se tardiva o finalizzata a eccepire il vizio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando censura una statuizione diversa da quella effettivamente contenuta nella sentenza impugnata, ossia quando è inconferente rispetto al decisum.
  • Nel contenzioso sul personale scolastico precario occorre distinguere tra: ricostruzione di carriera, progressione stipendiale e riconoscimento del servizio pre-ruolo, perché si tratta di domande diverse, soggette a presupposti e conseguenze differenti.
  • Il diritto del lavoratore a termine alla medesima progressione stipendiale del personale di ruolo può essere fondato sul principio di non discriminazione della clausola 4 dell'Accordo quadro, indipendentemente dalla conversione del rapporto e dalla domanda di ricostruzione di carriera.
  • Quando si deduce in cassazione una questione non chiaramente devoluta nei gradi di merito, il ricorrente deve consentire il controllo della Corte trascrivendo gli atti processuali rilevanti; in mancanza, la censura può risultare inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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