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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22383/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Due motivi: 1) Violazione delle norme sul procedimento di fissazione e notifica dell'udienza d'appello (si censura l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di rinvio al difensore correttamente nominato, essendosi le notifiche eseguite per errore al precedente difensore revocato). 2) Vizio di motivazione per mancata valutazione del motivo d'appello relativo al diniego delle circostanze attenuanti e per omessa motivazione sui criteri di determinazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che la nomina esplicita del difensore cassazionista con contestuale revoca del precedente difensore ha fatto venir meno l'efficacia della nomina del difensore revocato anche nella fase di giudizio di rinvio; l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore effettivamente in carica e l'omessa citazione dell'imputato (per le notifiche eseguite presso il difensore revocato nonostante la nuova elezione di domicilio) costituiscono nullità assolute ai sensi dell'art. 179 c.p.p., rilevabili in ogni stato e grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 494 cod. pen.

    Del reato per cui era stata rideterminata la pena (reato residuo per cui si doveva determinare la pena in sede di rinvio).

  • art. 83 d.l. 18/2020

    Richiamato fra le norme contestate in relazione alle modalità di fissazione/ comunicazione dell'udienza nel periodo emergenziale; la sentenza però si fonda sulla disciplina ordinaria della notifica e della nomina del difensore.

  • art. 36 d.l. n.23/2020 (8/04/2020)

    Richiamato dal ricorrente in relazione all'organizzazione delle udienze in periodo emergenziale; non modifica il principio sull'efficacia della revoca e sulle notifiche ai difensori nominati.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Riguarda le nullità che espongono l'atto a possibile invalidità; la Corte distingue tra nullità a regime intermedio (art. 180) e nullità assolute (art. 179).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Applicato per ritenere l'omessa notifica al difensore effettivamente nominato e l'omessa citazione dell'imputato come nullità assolute, rilevabili in qualsiasi stato e grado del processo.

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiamato per contrasto: la Corte spiega che l'ipotesi di avviso omesso ad uno dei due difensori configurerebbe una nullità a regime intermedio, ma nel caso concreto, essendo stato revocato il precedente difensore, non trova applicazione.

  • art. 613 cod. proc. pen.

    secondo comma, secondo periodo

    Norma speciale sul difensore nel procedimento di Cassazione: il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o, in mancanza, è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio. La nomina del difensore cassazionista, se con contestuale revoca, esaurisce gli effetti anche nella fase di rinvio.

  • art. 24 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare il regime delle nomine multiple di difensori; la Corte precisa che tale disposizione non si applica al giudizio di legittimità che ha disciplina speciale.

Massime di principio

  • Se l'imputato nomina un difensore cassazionista con espressa revoca del precedente difensore, le notifiche relative al giudizio di rinvio devono essere dirette al nuovo difensore: l'omessa notifica in tali casi determina una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
  • Se la nomina del difensore cassazionista è limitata espressamente alla sola proposizione del ricorso e la precedente nomina non è revocata, le notifiche per il giudizio di rinvio possono validamente essere eseguite nei confronti del precedente difensore di merito.
  • Occorre distinguere tra nullità a regime intermedio (art.180 c.p.p.) e nullità assolute (art.179 c.p.p.). La mancata notifica ad uno dei due difensori, entrambi validamente in carica, può talvolta essere sanata; la mancata notifica al difensore unico effettivamente nominato non è sanabile.
  • La notificazione presso un difensore revocato non comporta automaticamente conoscenza dell'imputato; pertanto non si può presumere la conoscenza del decreto di citazione quando le notifiche sono state effettuate al difensore revocato e l'imputato ha eletto domicilio presso il nuovo difensore.
  • In casi simili il rimedio pratico è chiedere l'annullamento per nullità assoluta e il rinvio per nuovo giudizio; la tempestiva e chiara revoca/nomina di difensori e l'elezione di domicilio sono essenziali per evitare nullità processuali.

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