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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1781/2025 del 24/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva confermato l'inclusione delle royalties nel valore in dogana delle merci importate da Lion Italia s.r.l. e aveva parzialmente accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni. Docks Nord contestava, fra l'altro, la motivazione e la corretta applicazione delle norme doganali e di valutazione (inclusione delle royalties), l'interpretazione delle clausole contrattuali, l'omesso esame di fatti decisivi, la mancata applicazione dell'esimente dell'autore mediato (art. 10 d.lgs. 472/1997) e la irragionevolezza/proporzionalità delle sanzioni nonché la mancata applicazione della continuazione e la determinazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi per sopravvenuto difetto di interesse (rinuncia alle relative domande). Ha invece esaminato il quinto motivo e lo ha accolto parzialmente: la Suprema Corte ha ritenuto corretta la valutazione della CTR sul punto che l'ignoranza non semplice non esclude la responsabilità sanzionatoria (ossia il rigetto dell'esimente per autore mediato e l'inapplicabilità della continuazione), ma ha censurato la CTR per non aver effettivamente rideterminato le sanzioni dopo averne riconosciuto la sproporzione e l'errata modalità di cumulo (avrebbe dovuto applicare il cumulo giuridico e ridurre la sanzione). La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla parte relativa alla determinazione delle sanzioni e rimessa alla CTR di secondo grado della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame e per la rideterminazione delle sanzioni e delle spese del giudizio di legittimità. Sono inoltre stati respinti gli altri punti del ricorso e assorbito il motivo residuo.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 5

    La Corte conferma che ai fini delle sanzioni tributarie la coscienza e la volontà della condotta sono sufficienti; la colpa è presunta e grava sul contribuente la prova della sua assenza; l'ignoranza rileva come esimente solo se incolpevole (errore inevitabile non superabile con ordinaria diligenza).

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 10

    Riferimento alla figura dell'autore mediato: la CTR ha escluso l'applicabilità dell'esimente per lo spedizioniere ritenendo l'ignoranza inescusabile, confermato dalla Cassazione nella parte relativa all'onere probatorio.

  • d.lgs. n. 472 del 1997, art. 12

    Il regime della continuazione (art. 12) è ritenuto inapplicabile alle sanzioni doganali; la Corte ricorda giurisprudenza che esclude l'applicazione della continuazione alle fattispecie doganali.

  • Reg. (CEE) n. 2913/1992 (Codice doganale), artt. 29 e 31

    Norme richiamate dalla ricorrente in tema di determinazione del valore in dogana; la Corte non ha accolto i motivi su questo punto (per i quali il ricorrente aveva poi rinunciato), ma la normativa è centrale per la valutazione dell'inclusione delle royalties nel valore.

  • Reg. (CEE) n. 2454/1993, artt. 143, 157, 159, 160, 162

    Regole applicative per la determinazione del valore in dogana richiamate dalla ricorrente; la controversia aveva riguardato l'interpretazione e l'applicazione di tali disposizioni in rapporto alle royalties.

  • Art. 42 del Codice Doganale dell'Unione (CDU)

    La Corte richiama il principio che ogni Stato membro può adottare sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive: non è ammissibile fondare una difesa su comportamenti non sanzionati in altri Stati membri per escludere la responsabilità.

  • Codice civile, artt. 1362, 1363, 1371, 1372

    Richiamati dalla ricorrente per la interpretazione delle clausole contrattuali e del vincolo tra le parti (argomentazioni poi non ammesse per sopravvenuto difetto di interesse).

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, nn. 3 e 4

    Fondamento dei motivi di cassazione presentati: violazione di norme processuali e omesso esame di fatto o errata applicazione/interpretazione del diritto; la Corte ha valutato ammissibilità e fondatezza alla luce della rinuncia e del merito.

  • Legge n. 197 del 2022, art. 191 (secondo periodo)

    Riferimento alla definizione agevolata delle sanzioni; la ricorrente aveva dichiarato l'intenzione di avvalersene ma non ha poi depositato l'istanza, con conseguente effetto sul prosieguo del giudizio.

Massime di principio

  • Le royalties devono essere valutate attentamente ai fini del valore in dogana: se la normativa doganale e i regolamenti comunitari indicano la loro inclusione, la mera prassi non sanzionata in altri Stati o comportamenti precedenti non esonerano dal pagamento.
  • In materia di sanzioni tributarie la presunzione di colpa grava sul contribuente: per ottenere l'esimente (ignoranza incolpevole) è necessario provare che l'errore fosse inevitabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
  • La qualifica di 'autore mediato' o altra esimente per il rappresentante doganale è valutata restrittivamente; occorre prova concreta che l'errore sia stato inevitabile e non attribuibile a negligenza del rappresentante.
  • Quando il giudice tributario annulla o censura l'entità delle sanzioni per sproporzione o per errore nel cumulo, ha il potere-dovere di rideterminarle concretamente nell'ambito delle richieste delle parti; non è sufficiente dichiarare l'illegittimità senza fissare la sanzione dovuta.
  • Per violazioni ripetute nella medesima materia è necessario valutare se si debba applicare il cumulo giuridico piuttosto che il cumulo materiale; la scelta incide rilevantemente sull'entità complessiva delle sanzioni.
  • La disciplina della continuazione delle condotte (art. 12 d.lgs. 472/1997) può risultare inapplicabile nel contesto delle sanzioni doganali; occorre verificare la giurisprudenza specifica prima di invocarla.
  • La rinuncia parziale alle domande in giudizio riduce lo spazio di gravame in Cassazione: motivi riferiti a parti rinunciate possono essere dichiarati inammissibili per difetto di interesse.
  • In materia di deposito telematico degli atti, il perfezionamento avviene con la ricevuta di consegna (seconda PEC) e ciò rileva ai fini della tempestività anche se i successivi controlli automatici o manuali evidenzino problemi tecnici.

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