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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38678/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, per l'anno d'imposta 1984, maggiori redditi non dichiarati ai fini IRPEF e ILOR, applicando l'accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo, nei gradi di merito, che l'accertamento fosse infondato; la Commissione tributaria di primo grado aveva rigettato il ricorso, mentre quella di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente. La Commissione tributaria centrale aveva poi accolto parzialmente il gravame dell'Ufficio, ritenendo legittimo il ricorso all'accertamento induttivo e utilizzando, per la ricostruzione del reddito 1984, il reddito dichiarato/accertato per il 1983, l'acquisto di un appartamento con relativo reddito da locazione e l'acquisto di un brevetto, riducendo però la base imponibile per la minore durata dell'attività nel 1984. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e insufficiente, sostenendo che la C.T.C. non avesse spiegato perché il dato del reddito 1983 potesse essere usato come base di rettifica del 1984, anche considerando che l'accertamento 1983 era stato annullato; 2) violazione dell'art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973, perché il reddito 1983 non sarebbe un 'dato comunque raccolto' idoneo a fondare un accertamento induttivo puro per il 1984 e, comunque, l'accertamento 1983 era stato annullato; 3) violazione dell'art. 53 Cost., assumendo che il reddito accertato fosse inverosimile e non rispettasse la capacità contributiva, trattandosi di piccolo imprenditore che aveva iniziato nel 1981 e cessato l'attività nel 1984.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo confuso, sovrapponendo vizio di motivazione ed error in procedendo senza specifici autonomi profili di censura. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che l'art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 consente l'accertamento induttivo puro quando manchino o non siano disponibili le scritture contabili, anche se ciò dipenda da una causa incolpevole o da un furto denunciato, e che la valutazione dei dati utilizzati dall'Ufficio (reddito 1983, acquisto dell'appartamento, acquisto del brevetto) è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, sia perché la questione di capacità contributiva non risultava dedotta nei gradi di merito, sia perché la censura attaccava la ricostruzione fattuale della vicenda e non una vera violazione di legge. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del contribuente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, secondo comma, lett. c), d.P.R. n. 600/1973

    "l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma"

    La disposizione consente l'accertamento induttivo puro quando le scritture contabili non siano state tenute, sottratte all'ispezione o non siano disponibili per causa di forza maggiore, autorizzando l'Ufficio a fondare la ricostruzione del reddito su dati e notizie comunque raccolti, anche in presenza di mancata esibizione della contabilità dovuta a causa incolpevole.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non entra nel merito della doglianza perché la reputa inammissibile per confusa sovrapposizione dei motivi.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare la pretesa motivazione apparente della decisione; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.

    Richiamato come parametro del ricorso per cassazione in relazione a nullità della sentenza e vizio di motivazione; la Corte osserva che i motivi devono essere specifici e separati.

  • art. 53 Cost.

    Invocato per sostenere che il reddito accertato non rispecchiasse la capacità contributiva; la censura è dichiarata inammissibile perché nuova e comunque diretta contro la ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • In tema di accertamento del reddito d'impresa, l'art. 39, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 600/1973 consente l'accertamento induttivo puro sulla base di dati e notizie comunque raccolti anche quando la mancanza o indisponibilità delle scritture contabili dipenda da una causa incolpevole del contribuente, come la denunciata sottrazione o il furto della documentazione.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici e chiaramente distinti: la confusa sovrapposizione tra error in procedendo e vizio di motivazione rende la censura inammissibile se non consente di individuare autonomi e precisi profili di doglianza.
  • La scelta dei fatti-indice da porre a fondamento dell'accertamento induttivo e la loro idoneità a sorreggere la ricostruzione del reddito costituiscono apprezzamenti di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale e non come violazione di legge.
  • La deduzione di una violazione del principio di capacità contributiva non può essere proposta per la prima volta in cassazione se non risulta trattata nei gradi di merito; chi la invoca deve indicare specificamente in quale atto processuale l'abbia già sollevata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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