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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27517/2023 del 27/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussori)

La controversia

La controversia nasce da un finanziamento bancario concesso a una società, garantito da più soci mediante fideiussione. In un successivo preliminare di cessione di quote sociali, uno dei promittenti acquirenti aveva assunto l'obbligo di liberare i venditori dalle fideiussioni o comunque di manlevarli dalle conseguenze pregiudizievoli delle garanzie. In seguito fu sottoscritto il definitivo di cessione delle quote, senza riprodurre espressamente la clausola di manleva. Anni dopo alcuni dei fideiussori versarono somme sul conto della società, con causali riferite all'estinzione della posizione debitoria e al pagamento di rate e di estinzione anticipata; essi chiesero quindi al co-fideiussore che non aveva contribuito al versamento il rimborso della quota di sua spettanza. Il destinatario del decreto ingiuntivo oppose che era stato liberato dalle fideiussioni in virtù del preliminare, che il debito non era esigibile al momento del bonifico e che, in ogni caso, l'estinzione era avvenuta per iniziativa volontaria della società debitrice e non per escussione della banca. I motivi di ricorso per cassazione censuravano: 1) l'omesso esame della effettiva esigibilità del debito principale e la mancata valutazione dei documenti di causa; 2) la violazione delle norme su scadenza, esigibilità, mora e regresso del fideiussore, assumendo che il pagamento non potesse essere effettuato senza preventiva richiesta della banca e che comunque il debito non fosse integralmente esigibile; 3) la violazione delle regole di interpretazione contrattuale, sostenendo che la clausola di manleva contenuta nel preliminare dovesse ritenersi mantenuta in vita anche nel definitivo e che il giudice d'appello avesse male interpretato la volontà delle parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, per il primo e secondo motivo, che la critica investisse in realtà la valutazione di merito delle prove e che il giudice d'appello avesse comunque esaminato la circostanza della mancata richiesta di rientro della banca, giudicandola irrilevante perché il fideiussore può adempiere spontaneamente in qualsiasi momento; ai fini del regresso rileva il solo fatto del pagamento. Ha inoltre condiviso la lettura della corte territoriale secondo cui il versamento dei fideiussori era stato effettuato per fornire provvista all'estinzione della posizione debitoria della società garantita, e non come finanziamento soci. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che il vizio di violazione di legge non consente di rimettere in discussione la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: la censura mirava infatti a contestare l'accertamento secondo cui le parti, nel contratto definitivo di cessione, non avevano inteso mantenere la clausola di manleva del preliminare. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1954 c.c.

    Il regresso del fideiussore presuppone il pagamento della obbligazione garantita; non è richiesta, quale condizione ulteriore, una preventiva richiesta di pagamento da parte del creditore.

  • art. 1203 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in appello in tema di surrogazione/regresso, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 1204 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in appello in tema di surrogazione/regresso, ma non decisivo nella soluzione della Corte.

  • art. 1299 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in appello quale base del regresso tra condebitori/fideiussori.

  • art. 1952 c.c.

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura.

  • art. 1953 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in via subordinata per la chiamata in causa di terzi, senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sia per l'asserita violazione dell'onere della prova sia per la censura sulla prova del pagamento e dell'esigibilità del debito.

  • art. 1184 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che il pagamento non fosse esigibile; la Corte non ha accolto la censura.

  • art. 1185, comma 1, c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di pagamento prima della scadenza/esigibilità.

  • art. 1219 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di mora, ma ritenuto non pertinente a impedire il pagamento spontaneo del fideiussore.

  • art. 1175 c.c.

    Richiamato dal ricorrente con riferimento ai canoni di correttezza, senza esito favorevole.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione del preliminare e del definitivo di cessione quote.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato per l'interpretazione complessiva delle clausole contrattuali.

  • art. 1367 c.c.

    Richiamato per il principio di conservazione del contratto nell'interpretazione della clausola di manleva.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato per l'efficacia del contratto tra le parti e il tema della sopravvivenza della manleva nel definitivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per lamentare un'asserita pronuncia su domande o conclusioni non formulate; censura non accolta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la violazione di legge concerne l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non la contestazione del fatto accertato dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato per la dedotta nullità della sentenza e del procedimento, non riconosciuta.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il fatto era stato esaminato e la censura tendeva a rimettere in discussione il merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, nei limiti di legge.

Massime di principio

  • Il fideiussore che abbia pagato il debito garantito può esercitare il regresso nei confronti del cofideiussore che non abbia partecipato al pagamento; ai fini del regresso rileva il pagamento effettuato, non la preventiva iniziativa del creditore o l'intervenuta escussione.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è ammissibile quando la censura mira, in realtà, a sollecitare una diversa valutazione delle prove e dei documenti compiuta dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge non può essere utilizzata per contestare la ricostruzione del fatto storico operata dal giudice di merito: la sussunzione attiene alla corretta applicazione della norma a un fatto già accertato, non alla rinnovazione dell'accertamento fattuale.
  • L'interpretazione delle clausole contrattuali e la verifica della volontà delle parti circa la sopravvivenza o meno di una pattuizione in un successivo contratto costituiscono, di regola, accertamenti di fatto sottratti al controllo di legittimità se adeguatamente motivati.
  • La presenza di causali di versamento e la sequenza temporale delle operazioni sul conto possono essere valorizzate dal giudice di merito per qualificare il pagamento come estinzione della posizione debitoria garantita e non come autonomo finanziamento soci.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoFideiussioneMandatoTransazione
RamiProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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