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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46437/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che aveva dichiarato "non doversi procedere" per prescrizione su molti capi ma aveva confermato la condanna al risarcimento in favore delle parti civili. Le censure principali riguardano: (i) vizio di motivazione, contraddittorietà e travisamento della prova in relazione al ruolo e alle responsabilità degli imputati nella banca (ruoli apicali vs. mera esecuzione), alla conoscenza e conoscibilità del meccanismo fraudolento (algoritmo/"fattori correttivi") e al nesso causale con le singole truffe; (ii) violazioni procedurali: inutilizzabilità delle dichiarazioni di taluni testi (art.63 c.p.p.), acquisizione dati informatici dal server (presunta natura di accertamento tecnico irripetibile), rifiuto o mancata nomina di perizie richieste, e conflitto tra motivazione e dispositivo; (iii) errata qualificazione giuridica dei fatti: confusione tra associazione per delinquere e concorso nei reati-scopo; (iv) insufficienza dell'elemento soggettivo e possibilità che le condotte rilevino solo civilisticamente; alcuni difensori chiedevano anche l'assoluzione o, in subordine, la declaratoria di prescrizione anche del capo 1 (associazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei ricorsi perché, di massima, le doglianze chiedevano una rivalutazione di fatto e della prova riservata ai giudici di merito. In particolare: - Ha ritenuto legittima la utilizzabilità delle dichiarazioni di Munini, Galdiolo e Puppini applicando il principio che l'inutilizzabilità ex art.63 c.p.p. sorge solo se vi sono indici chiari e oggettivi che qualificano il teste come indagato; - Ha escluso l'inutilizzabilità dei dati informatici acquisiti dal server, richiamando giurisprudenza secondo cui l'estrazione non è di per sé accertamento tecnico irripetibile quando siano state adottate modalità idonee (es. isolamento del server e copia dei file); - Ha ritenuto inammissibili dalla Cassazione molte censure (vizi di fatto, travisamento probatorio) perché implicavano valutazioni di merito; - Ha confermato la possibilità di riconoscere in concreto l'esistenza di associazione per delinquere all'interno di un ente aziendale quando vi sia sovrapposizione tra struttura aziendale e funzione criminosa stabile; - Ha accolto parzialmente alcuni ricorsi (quelli di Metus e Bellogi) solo per un errore materiale nel dispositivo: la sentenza d'appello nel corpo motivazionale aveva indicato l'estinzione per prescrizione anche del reato di associazione (capo 1), ma il dispositivo non lo riportava; la Corte Suprema ha quindi corretto il dispositivo dichiarando estinto per prescrizione anche il reato di associazione e ha disposto la correzione formale; - Ha confermato le statuizioni civili e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di cassazione e, per soccombenza, al rimborso delle spese processuali alle parti civili (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    La Corte ha interpretato che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni ex art.63 sorge solo se emergono concreti e oggettivi indici che qualificano il dichiarante come indagato: la valutazione circa la sussistenza di tali indici è rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di motivazione manifestamente illogica.

  • art. 360 cod. proc. pen. (richiamato nel vizio relativo ai dati informatici)

    La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'estrazione di dati da supporti informatici non è automaticamente accertamento tecnico irripetibile; rileva la necessità di valutare se le modalità adottate abbiano garantito la conformità e la non alterazione dei dati originali.

  • art. 530 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che la insufficiente prova dovrebbe condurre al proscioglimento: la Corte ha ricordato che in presenza di prescrizione sopravvenuta il giudice d'appello può comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

  • art. 2043 cod. civ.

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio della responsabilità civile extracontrattuale per il danno ingiusto subito dalle parti offese (natura civilistica del risarcimento), anche quando il reato è prescritto, ove la prova civile sia soddisfatta nella misura della probabilità prevalente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in sede di cassazione in caso di rigetto dei ricorsi.

  • art. 110-416-640 cod. pen. (richiamati dalle difese)

    Citate nelle impugnazioni come norme richiamate sui profili di concorso in reato, associazione per delinquere e truffa; la Corte ha comunque ritenuto che la valutazione della sussistenza degli elementi di tali fattispecie rientri nella cognizione di merito e sia stata adeguatamente motivata dai giudici di merito.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione al diritto di difesa/appello; la Corte ha ritenuto che la cognizione della responsabilità sia stata piena e motivata, per cui la doglianza è infondata.

  • Legge 18 marzo 2008, n. 48 (norme tecniche per dati informatici)

    Richiamata nella giurisprudenza sul tema dell'acquisizione informatica: l'introduzione di obblighi tecnici non rende di per sé inutilizzabili i dati se le modalità adottate garantiscono la conformità agli originali.

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali per la veste di indagato (art.63 c.p.p.) non scatta automaticamente: occorrono indici concreti e oggettivi al momento della escussione; la verifica è rimessa al giudice di merito e la Cassazione sindaca solo vizi motivazionali evidenti.
  • La mera impugnazione della valutazione della prova di merito non è idonea in Cassazione: i ricorsi che chiedono una rivalutazione fattuale vengono in genere dichiarati inammissibili a meno che non emergano vizi logici o giuridici nella motivazione.
  • L'estrazione di dati informatici da server attivi non è automaticamente accertamento tecnico irripetibile: se le modalità tecniche (isolamento del server, copia forense ecc.) garantiscono la conformità, i dati sono utilizzabili; l'attacco richiede di dimostrare l'alterazione o la violazione delle modalità di copia.
  • Per configurare associazione per delinquere all'interno di una struttura societaria è necessario dimostrare un vincolo stabile, un programma criminoso e una organizzazione che consenta la commissione reiterata di reati; la sovrapposizione tra ente lecito e attività criminale può essere provata anche attraverso le modalità operative e la ripetitività delle condotte.
  • Quando il reato si estingue per prescrizione, il giudice d'appello può comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili: le responsabilità civilistiche possono essere accertate secondo il criterio della probabilità prevalente anche se il reato penale è prescritto.
  • Il dispositivo della sentenza deve corrispondere alla motivazione: errori materiali nel dispositivo (es. omissione di dichiarazione di prescrizione per un capo) possono essere corretti dalla Cassazione; è importante segnalare tali disallineamenti in ricorso.

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