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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46421/2023 del 17/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 81 c.p., tra due decreti penali di condanna (Tribunale di Monza 18/4/2013, esecutivo 25/5/2013; Tribunale di Milano 3/4/2014, esecutivo 29/9/2014) e una sentenza (Corte d'appello di Milano 18/3/2022, irrevocabile 24/11/2022). Sosteneva l'esistenza di un unico disegno criminoso fondato su indici presuntivi quali vicinanza temporale, coincidenza territoriale, modalità e movente comune. Il Tribunale di Pavia aveva rigettato la richiesta ritenendo assenti i presupposti della continuazione; il ricorrente denunciava errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la valutazione del Tribunale che ha escluso la continuazione rilevando l'eterogeneità degli illeciti (gestione non autorizzata di rifiuti; omissione di versamento di ritenute previdenziali e assistenziali; omessa dichiarazione d'imposta), periodi temporalmente distanti (reati commessi tra il 2009 e il 2015) e luoghi diversi (Milano, Cologno Monzese, Pavia). Richiamando principi giurisprudenziali, la Corte ha sottolineato che per riconoscere la continuazione occorre la prova che i reati successivi fossero già programmati, non bastando singoli indici isolati. Ha altresì applicato l'art. 671 c.p.p. (decisione in sede esecutiva) e, dichiarando il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (continuazione)

    La norma sul vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un unico disegno criminoso; la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistessero gli elementi probatori per riconoscerlo.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Il giudice dell'esecuzione si è pronunciato ai sensi di questa norma; la Cassazione ha valutato la corretta applicazione dei criteri per la continuazione in sede esecutiva.

  • art. 5, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma richiamata in relazione all'illecito di omessa dichiarazione d'imposta, considerato distinto per oggetto giuridico rispetto agli altri reati contestati.

  • Sez. U., n. 28659 del 18/5/2017 (Gargiulo, Rv. 270074)

    Il riconoscimento della continuazione in executivis deve necessariamente passare attraverso la rigorosa, approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita, ecc.

    Precedente richiamato che fissa criteri rigorosi per il riconoscimento della continuazione anche in sede esecutiva; la Corte ha applicato tali criteri per escludere l'unicità del disegno criminoso.

  • Sentenza Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla declaratoria di inammissibilità e alla valutazione della colpa nella proposizione del ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche per il ricorrente nel caso di ricorso dichiarato inammissibile; applicata con fissazione della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione occorre dimostrare un unico disegno criminoso: la valutazione richiede omogeneità dell'oggetto giuridico, contiguità spazio-temporale, modalità, movente e la prova che i reati successivi fossero programmati al momento del primo.
  • La presenza di singoli indici (es. vicinanza temporale o coincidenza territoriale) non basta se non vi è una valutazione complessiva e sinergica che dimostri l'unitarietà dell'ideazione criminosa.
  • In sede esecutiva si applicano standard di prova rigorosi analoghi a quelli in primo grado e in appello; la decisione sui vincoli di continuazione richiede accertamenti concreti, non presunzioni generiche.
  • Reati con oggetti giuridici diversi, commessi in tempi e luoghi distinti, ostano al riconoscimento della continuazione salvo prova convincente del progetto unitario.
  • Ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende.

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