Cassazione Penale, Sentenza n. 46413/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 27/10/2022: pur confermando in motivazione la condanna degli imputati al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile e richiamando la liquidazione equitativa operata dal giudice di primo grado (sentenza 31/03/2014 pari a euro 2.000), il dispositivo della Corte d'appello non ha riportato alcuna statuizione sulla liquidazione del danno, disponendo invece che la liquidazione avverrà in sede separata. La parte civile lamenta violazione di legge e grave carenza di motivazione per la mancata conferma o spiegazione della revoca della quantificazione già operata in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondate le doglianze sulla carenza/disallineamento tra motivazione e dispositivo, qualificando l'omissione nel dispositivo come mera svista. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle statuizioni civili e ha ripristinato la liquidazione fissata in primo grado (euro 2.000). Ha inoltre condannato gli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile in euro 3.167, oltre spese generali.
Norme richiamate
Norma richiamata dalla Corte territoriale per pronunciarsi sulle statuizioni civili in sede d'appello; nel contesto della decisione la Cassazione rileva che, pur operando ai sensi di tale disposizione, la Corte d'appello non ha adeguatamente recepito nel dispositivo la statuizione civile confermata in motivazione.
Massime di principio
- Se la motivazione della sentenza conferma una statuizione civile ma il dispositivo omette di recepirla, si configura un vizio che la Cassazione può correggere annullando limitatamente alla parte civile e ripristinando quanto deciso in primo grado quando l'omissione è mera svista.
- La Corte d'appello che intende rinviare la liquidazione del danno a sede separata deve spiegare le ragioni per cui intende discostarsi da una quantificazione equitativa già fissata in primo grado; la mancanza di motivazione è motivo di annullamento.
- Quando i reati sono estinti o l'appello conclude sulla responsabilità penale, l'appello può comunque disciplinare le statuizioni civili (richiamo a art. 578), ma tale disciplina deve risultare chiaramente anche nel dispositivo.
- La parte civile deve vigilare che la statuizione risarcitoria sia espressamente riportata nel dispositivo: in caso di discrepanza tra motivazione e dispositivo è consigliabile proporre impugnazione per correggere la lacuna.
- La Cassazione può condannare gli imputati alla refusione delle spese di assistenza della parte civile quando accoglie il relativo motivo di ricorso e annulla la pronuncia impugnata limitatamente agli aspetti civili.
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