Cassazione Penale, Sentenza n. 46412/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per violazione di sigilli (art. 349 cod. pen.), articolando tre motivi focalizzati principalmente su: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per la determinazione del "tempus commissi delicti" del reato di violazione di sigilli, sostenendo che la consumazione fosse anteriore alla data di accertamento e quindi il reato fosse prescritto; 2) omessa declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con contestazione del calcolo del termine prescrizionale (in particolare la determinazione dell'aumento per la recidiva reiterata e il computo temporale fino alla sentenza di appello); 3) (non dettagliato nel testo fornito) un terzo motivo non esplicitato nell'estratto
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi principali: rispetto al primo, ha confermato che il reato di violazione di sigilli si concretizza quando è esercitato qualsiasi uso della cosa sottoposta a vincolo e che il momento consumativo può legittimamente essere assunto come quello dell'accertamento, salvo prova rigorosa e specifica in senso contrario che il ricorrente non ha fornito; rispetto al secondo, ha confermato il corretto calcolo del termine prescrizionale applicando le regole di combinazione delle circostanze speciali (art. 63, comma 4) e computando la recidiva sia nel termine base sia nel termine complessivo, per cui il reato non risultava estinto alla data della sentenza di appello. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 349 cod. pen. (violazione di sigilli)
La norma tutela l'intangibilità della cosa segnata dal vincolo dei sigilli; l'uso o qualunque manomissione della cosa costituisce violazione. La Corte ha ritenuto che la collocazione di mobilio e le operazioni di utilizzo configurino il reato, indipendentemente dalla natura delle opere edilizie eseguite.
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nel capo di imputazione per la responsabilità in qualità di committente/custode giudiziario; la Corte ha confermato la responsabilità personale del ricorrente per l'uso della cosa sottoposta a vincolo.
art. 63, comma 4 cod. pen. (concorso di circostanze ad effetto speciale)
In caso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica l'aumento massimo previsto dall'art. 63, comma 4 (un terzo della pena risultante dall'aumento calcolato per la circostanza più grave). La Corte ha utilizzato questo principio per determinare la pena aumentata ai fini del calcolo della prescrizione.
art. 157 cod. pen. (termini prescrizionali - circostanze ad effetto speciale)
La recidiva, qualora configurata come circostanza ad effetto speciale, incide sul termine base della prescrizione; la Corte ha considerato la recidiva ai fini del termine base ex art. 157.
art. 161 cod. pen. (aumento del termine prescrizionale)
Stabilisce l'aumento del termine prescrizionale in relazione alla pena edittale; la Corte ha applicato l'aumento di due terzi previsto per il concreto incremento della pena e lo ha computato insieme all'effetto della recidiva per determinare il termine complessivo di prescrizione.
Massime di principio
- Nel reato di violazione di sigilli l'elemento rilevante è l'uso o qualsiasi atto che frustri la funzione dei sigilli: anche l'installazione di mobilio o il semplice utilizzo della cosa possono integrare il reato.
- Il momento consumativo del reato di violazione di sigilli può legittimamente essere presunto coincidente con la data dell'accertamento, salvo prova rigorosa e specifica in senso contrario fornita dall'imputato: l'onere di provare una data anteriore ricade sulla difesa.
- Per il calcolo della prescrizione, quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale si applica la regola di cui all'art. 63, comma 4 (aumento massimo come risultante dall'aumento per la circostanza più grave), e la recidiva quando è circostanza ad effetto speciale va computata sia nel termine base (art. 157) sia nel termine complessivo (art. 161); ciò può determinare un significativo allungamento del termine prescrizionale.
- La semplice deduzione indiziaria non è sufficiente a scardinare la presunzione che il fatto sia consumato alla data di accertamento: servono elementi probatori precisi e congruenti che rendano dubbia o postulino una consumazione anteriore.
- Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato resta efficace e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare preventivamente la fondatezza giuridica del gravame.
- In casi analoghi, la difesa dovrà documentare con precisione temporale (es. atti amministrativi, certificazioni tecniche, documentazione fotografica o contraria prova witness) la data effettiva della consumazione del reato per contrastare la presunzione dell'epoca di accertamento.
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