Cassazione Penale, Sentenza n. 46419/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso straordinario per cassazione deducendo: 1) errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. nella valutazione della tardività del ricorso per cassazione depositato il 25/01/2022, in quanto la Corte di Cassazione avrebbe calcolato erroneamente la scadenza del termine di 30 giorni considerando il dies a quo cadente in giorno festivo (25/12/2021) senza prorogare al primo giorno lavorativo successivo; 2) errore materiale ex art. 625-bis c.p.p. per l'errata indicazione del difensore nell'epigrafe della sentenza impugnata (Avv. Giuseppe Passarelli invece di Avv. Raffaele Errico).
La decisione
Il giudice straordinario ha accolto il ricorso ex art. 625-bis c.p.p. per l'errore di fatto relativo al computo dei termini, revocando la precedente sentenza della Corte di Cassazione n. 2852/2023. Decidendo poi sul ricorso originario avverso la sentenza della Corte d'appello di Lecce del 10/12/2021, la Corte ha dichiarato quel ricorso inammissibile: in particolare ha ritenuto fondato il rilievo sul computo (il termine intermedio per il deposito della motivazione cadendo in giorno festivo deve essere prorogato al primo giorno non festivo e conseguentemente slitta la decorrenza del termine successivo), per cui il ricorso depositato il 25/01/2022 era tempestivo; tuttavia, esaminando il merito delle doglianze non valutate dalla Sez. IV per effetto dell'erronea declaratoria, la Corte ha giudicato il motivo principale generico, aspecifico e manifestamente infondato in quanto tendeva a rimettere la valutazione di fatto e probatoria riservata al giudice del merito (contestazione della valutazione dei consulenti tecnici e della dinamica del sinistro, non confrontata con la motivazione d'appello). Il secondo motivo (errata indicazione del difensore) è stato ritenuto infondato e comunque sanabile ex art. 625-bis. Sono confermate le statuizioni sulle spese e le condanne civili a carico degli imputati come da decisione di merito.
Norme richiamate
Strumento per la correzione degli errori materiali e degli errori di fatto nelle sentenze; qui è stato utilizzato per revocare la precedente sentenza della Corte di Cassazione e correggere il calcolo del termine per impugnare.
Individua il termine di legge (15 giorni) per il deposito della motivazione quando il giudice non si riserva un termine maggiore; la data di deposito della motivazione è rilevante quale primo termine intermedio ai fini del calcolo dell'impugnazione.
art. 585 cod. proc. pen., comma 2, lett. c
Fissa il dies a quo per i termini di impugnazione richiamando la scadenza del termine stabilito per il deposito della sentenza; la Corte interpreta che il termine per proporre l'impugnazione decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per il deposito della sentenza.
art. 172 cod. proc. pen., comma 4
Principio per il computo dei termini secondo cui il dies a quo non si computa nel termine; usato per sostenere che, se il termine intermedio scade in giorno festivo, la decorrenza del termine successivo slitta al giorno successivo non festivo.
art. 16 cod. strada (d.lgs. n.285/1992)
Norma che vieta edificazioni laterali alla strada fuori dai centri abitati; la Corte territoriale ha ritenuto che il 'cavalcafosso' realizzato sul terreno del Di Lena violasse questa disposizione e costituisse condotta colposa autonoma rilevante ai fini del nesso causale.
Massime di principio
- Quando un termine processuale intermedio (es. termine per il deposito della motivazione) scade in giorno festivo, lo stesso va prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo; la decorrenza del termine successivo per l'impugnazione inizia dal giorno successivo alla nuova scadenza (dies a quo non computatur).
- L'errore di fatto correggibile ex art. 625-bis c.p.p. può giustificare la revoca di una sentenza della Corte di Cassazione quando la decisione sulla tempestività di un atto si fonda su un evidente errore materiale o di fatto nel calcolo dei termini.
- La Corte di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti e delle prove: i motivi che mirano a una diversa ricostruzione dei fatti senza indicare specifici vizi di motivazione sono inammissibili per aspecificità o manifestamente infondati.
- Errori materiali formali (es. indicazione errata del difensore nell'epigrafe) non comportano di per sé la nullità della sentenza e sono sanabili, anche d'ufficio, tramite la procedura di correzione degli errori.
- In un ricorso per cassazione è fondamentale confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata: la mancata contestazione motivata e specifica della motivazione del giudice di merito conduce all'inammissibilità del motivo.
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