Cassazione Penale, Sentenza n. 46420/2023 del 17/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento del vincolo della continuazione ex art. 81 cod. pen., in sede di incidente di esecuzione, con riguardo a due sentenze irrevocabili di applicazione della pena su richiesta delle parti (GUP n. 1661/16/12/2021 e n. 195/10/02/2021) per violazioni dell'art. 2 d.lvo 74/2000. Bertoni deduceva che sussisteva un unico disegno criminoso: medesima tipologia di reato e medesimo bene giuridico tutelato, contiguità temporale (fatti riferiti alle annualità d'imposta 2014 e 2016 con versamenti avvenuti rispettivamente nel 2015 e nel 2017), identico movente (ottenere maggiore liquidità tramite versamenti inferiori) e utilizzo di più società compiacenti come indice di una programmazione unitaria. Il GIP aveva invece escluso la continuazione ritenendo rilevante la distanza temporale (circa due anni), l'assenza di contiguità temporale e il fatto che le società emittenti non fossero le stesse, concludendo per la mancata prova di una preventiva programmazione unitaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che l'accertamento sulla continuazione è giudizio di merito non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi motivazionali; ha richiamato i criteri giurisprudenziali per riconoscere la continuazione (credibilità dell'esistenza di un unico programma criminoso, analisi delle finalità specifiche dei singoli comportamenti, verifica se i comportamenti costituiscono esecuzione diluita di un unico disegno). Ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito che ha dato rilievo alla distanza temporale e alla diversa platea di soggetti emittenti le fatture, non essendo il ricorrente riuscito ad allegare elementi specifici idonei a dimostrare la preventiva programmazione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La continuazione richiede l'accertamento di un unico, originario programma criminoso realizzato con più fatti; in sede esecutiva come in sede di cognizione serve una verifica approfondita di indicatori concreti e specifici
art. 2 d.lvo 74/2000
Norma sostanziale che disciplina l'illecito tributario contestato; nella vicenda attesta l'omogeneità delle fattispecie materiali contestate
Cass. 22/04/1992, Curcio
Indica il metodo in tre passaggi per valutare l'esistenza di un unico programma criminoso (credibilità logica dell'unico progetto, analisi delle finalità dei singoli fatti, verifica della esecuzione diluita nel tempo)
Sez. U, n. 228659 del 18/05/2017, Gargiulo
Afferma che il riconoscimento della continuazione richiede l'esistenza di concreti indicatori quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e la programmabilità dei reati successivi già al momento del primo
Cass. 28/05/1990, Paoletti
Stabilisce che l'accertamento sulla continuazione è giudizio di merito non sindacabile in cassazione se la motivazione è priva di vizi
Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018
Ribadisce l'onere del condannato che invoca la continuazione di allegare elementi sintomatici che colleghino i reati successivi a una preventiva programmazione unitaria, onde non trasformare la continuazione in mero vantaggio per la reiterazione
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen., il ricorrente deve allegare e dimostrare elementi specifici e concreti che evidenzino un piano criminoso unitario: non è sufficiente la mera omogeneità dei reati.
- La contiguità spazio-temporale è un elemento rilevante: ampi gap temporali (es. circa due anni) possono pregiudicare il riconoscimento della continuazione se non compensati da altri indici forti di pianificazione preventiva.
- L'utilizzo di soggetti diversi (es. più società emittenti) non esclude automaticamente la continuazione, ma occorre provare che tale pluralità fosse funzionale a un medesimo disegno criminoso (coordinamento, ricorrente modus operandi, rapporto organico).
- La prova della continuazione richiede l'esame congiunto di molteplici indici (natura del bene tutelato, omogeneità delle condotte, sistematicità, motivazione economica e modalità operative); un solo elemento isolato difficilmente basta.
- In sede di esecuzione valgono gli stessi criteri rigorosi del processo di cognizione: l'accertamento è di merito e la cassazione verifica soltanto la correttezza logico-giuridica della motivazione.
- Distinguere correttamente 'continuazione' da 'abitudinarietà': la continuazione premia un unico progetto criminoso sviluppato in più azioni; l'abitualità è condotta reiterata ma priva della preventiva unità programmatoria.
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