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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20240/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società estera)

La controversia

La controversia nasce dal silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso delle ritenute operate in Italia sui dividendi distribuiti da due società figlie italiane a favore di una società madre residente nei Paesi Bassi, nell’ambito del regime di esenzione/rimborso collegato alla direttiva madre-figlia. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, mentre la CTR dell’Abruzzo, in appello dell’Ufficio, aveva riformato la decisione negando il rimborso. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: 1) ultrapetizione per avere la CTR fondato il rigetto su questioni estranee al thema decidendum, richiamando convenzioni contro la doppia imposizione e temi non pertinenti; 2) nullità della sentenza per motivazione perplessa e incomprensibile; 3) violazione dell’art. 27-bis d.P.R. 600/1973, della direttiva 2011/96/UE, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la CTR ritenuto necessario il credit advice come unico mezzo di prova del pagamento dei dividendi al netto della ritenuta; 4) ulteriore vizio di motivazione per confusione tra credit advice e credito documentario; 5) omesso esame di fatti decisivi, cioè la documentazione attestante l’operato versamento, certificazione e indicazione delle ritenute. La società ha anche chiesto, in via subordinata, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla compatibilità dell’interpretazione restrittiva con la direttiva madre-figlia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l’uso in motivazione di argomenti non pertinenti non integra ultrapetizione se non incide sul decisum. Ha invece accolto il secondo e il quarto motivo, reputando la motivazione della CTR affetta da nullità per motivazione apparente/perplessa e obiettivamente incomprensibile: la sentenza d’appello conteneva un assemblaggio di argomentazioni inconferenti, riferite a convenzioni fiscali non applicabili alla società residente nei Paesi Bassi e a temi estranei al giudizio, oltre a un’affermazione apodittica circa l’unicità del credit advice come prova, accompagnata da un improprio richiamo al credito documentario. Restano assorbiti il terzo e il quinto motivo, nonché la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’uso di argomentazioni non pertinenti in motivazione non integra, di per sé, ultrapetizione se il decisum resta nei limiti della domanda.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 546

    La sentenza tributaria deve essere motivata in modo intellegibile; la motivazione apparente o perplessa determina nullità della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La mancanza, apparenza o incomprensibilità della motivazione integra nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    L’anomalia motivazionale che si traduce in motivazione apparente, mancante o perplessa è deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è assorbito quando la sentenza viene cassata per vizio di motivazione di rilevanza processuale.

  • art. 27-bis d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come base normativa del regime di esenzione/rimborso sui dividendi intra-UE; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché assorbe il motivo.

  • Direttiva 2011/96/UE

    La questione della compatibilità dell’interpretazione restrittiva della prova con la direttiva resta assorbita dalla cassazione per vizio motivazionale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla ripartizione dell’onere della prova; il motivo resta assorbito.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova documentale; il profilo non è esaminato nel merito per assorbimento.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali sul rito camerale in cassazione applicate alla trattazione del ricorso.

Massime di principio

  • L’uso, nella motivazione di una sentenza, di riferimenti normativi o fattuali estranei alla controversia non integra ultrapetizione se non altera il contenuto decisorio della pronuncia.
  • La nullità della sentenza per vizio motivazionale ricorre quando la motivazione è solo apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, ossia quando non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice.
  • Una motivazione che accumuli argomenti inconferenti, mescoli fattispecie diverse e si fondi su affermazioni apodittiche non permette il controllo sulla ratio decidendi e va cassata come viziata ex art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992.
  • Quando la cassazione accoglie il ricorso per nullità della motivazione, restano assorbiti i motivi che presuppongono l’esame del merito, inclusa l’eventuale richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.
  • Nel processo tributario, la prova richiesta per riconoscere un beneficio fiscale non può essere affermata in modo apodittico come esclusivamente ancorata a un singolo documento, senza una motivazione coerente e riferita alla concreta fattispecie.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamentoRiconoscimento di sentenze straniere
RamiProcesso civileTributiInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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