Cassazione Civile, Ordinanza n. 07993/2023 del 20/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. promossa dal fallimento di una società nei confronti di più soggetti: amministratori di diritto e di fatto, sindaci, revisore, amministratrice della controllante e una banca. In primo grado il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando alcuni amministratori e respingendola verso altri convenuti, tra cui la banca. In appello il fallimento aveva ottenuto la condanna anche del revisore, di alcuni sindaci e della banca; altri convenuti avevano visto rigettati i propri appelli. In cassazione, Unicredit ha poi visto dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente inammissibilità sopravvenuta del proprio ricorso; quanto al ricorso di alcuni amministratori e soggetti collegati, i motivi denunciavano: 1) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2639 e 2697 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto in capo a uno di essi la qualifica di amministratore di fatto; 2) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2497 e 2476 c.c. per avere attribuito a un'altra ricorrente un'attività illecita di direzione e coordinamento, con responsabilità ex art. 2497, comma 2, c.c.; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2447, 2476 e 2279 c.c. per avere imputato a un amministratore la violazione del divieto di nuove operazioni dopo la perdita del capitale; 4) violazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per avere condannato i ricorrenti al risarcimento di un danno che essi assumevano non provato né nell'an né nel quantum. La censura sostanziale era quindi diretta a contestare la ricostruzione fattuale del giudice di merito e la quantificazione del danno operata sulla base delle risultanze istruttorie.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, il ricorso di Unicredit nei confronti del fallimento, compensando integralmente le spese tra tali parti. Quanto al ricorso proposto da Alberto Mazzucco, Vanna Beggiato e Marco Costa, lo ha dichiarato inammissibile perché i motivi, pur formalmente incardinati come violazioni di legge, miravano in realtà a una rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dalla Corte d'appello, attività non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre condannato i ricorrenti soccombenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Fondamento dell'azione di responsabilità esercitata dal fallimento contro amministratori, sindaci e terzi coinvolti nella gestione dannosa della società.
Consente la riunione dei procedimenti di impugnazione aventi ad oggetto la medesima sentenza.
La sua violazione non può essere dedotta come semplice dissenso sulla valutazione delle prove; è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte o al di fuori dei limiti di legge.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito, salvo l'uso distorto di prove legali o l'attribuzione di efficacia piena a prove soggette a prudente apprezzamento.
Richiamato in relazione alla figura dell'amministratore di fatto, la cui configurabilità è stata affermata dal giudice di merito sulla base di accertamenti fattuali.
La violazione è configurabile solo se l'onere probatorio viene erroneamente posto a carico di una parte diversa da quella onerata dalla legge, non quando si contesta l'apprezzamento dell'esito della prova.
Richiamato per la responsabilità dell'amministratore della società controllante per l'attività di direzione e coordinamento dannosa verso la controllata.
Richiamato quale norma di responsabilità degli amministratori nella gestione societaria.
Richiamato in tema di perdita del capitale e conseguente divieto di nuove operazioni.
Richiamato in relazione al divieto di compiere nuove operazioni dopo lo scioglimento o la perdita del capitale, secondo la prospettazione dei ricorrenti.
Richiamato nel motivo che contestava la pronuncia sul danno, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso mirasse in realtà a rivalutare il merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione, la denuncia di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto tale veste, si richieda una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa applicazione della norma, non la contestazione della ricostruzione concreta della vicenda.
- Gli artt. 115 e 116 c.p.c. sono violati solo in ipotesi tassative: uso di prove non dedotte o fuori dai limiti di legge, oppure attribuzione a prove non legali di efficacia di prova piena, non già per il semplice dissenso sulla loro attendibilità.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti che il giudice abbia ritenuto provato un fatto sulla base delle risultanze istruttorie.
- La valutazione del materiale probatorio e la scelta degli elementi ritenuti decisivi appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione come terzo grado di merito.
- Una doglianza relativa all'accertamento della qualità di amministratore di fatto, alla responsabilità da direzione e coordinamento o alla quantificazione del danno è inammissibile se si risolve nella critica all'apprezzamento fattuale compiuto dalla Corte territoriale.
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