Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19061/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio aveva rimodulato la pretesa fiscale ai fini di reddito, IRAP e IVA nei confronti di una società in liquidazione, applicando gli studi di settore. La società aveva impugnato l’atto deducendo la carenza di motivazione sull’applicazione degli studi di settore e la non significativa divergenza tra i ricavi stimati e quelli dichiarati. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della contribuente e la decisione era stata confermata in appello, valorizzando: la modesta differenza tra ricavi stimati e dichiarati (circa 15%); le circostanze addotte dalla società circa crisi del settore, nuovi investimenti per entrare in un diverso mercato e politica dei prezzi per acquisire clientela; il fatto che lo stesso Ufficio avesse riconosciuto tali elementi, riducendo solo in misura minima l’accertamento senza esplicitare le ragioni della riduzione. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto un solo motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avrebbe considerato l’avviso di accertamento e le difese complessivamente svolte dall’Ufficio e chiedendo, in sostanza, una nuova valutazione dell’intero materiale probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva effettivamente esaminato i profili rilevanti della controversia, prendendo in considerazione sia l’accertamento sia le giustificazioni della contribuente, e aveva concluso per la non applicabilità, nel caso concreto, degli studi di settore in ragione di specifiche circostanze fattuali. La doglianza dell’Agenzia, dunque, non individuava un fatto storico decisivo non esaminato, ma mirava piuttosto a sollecitare una diversa lettura del materiale probatorio e una revisione del giudizio di merito, attività non consentita in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso è stato quindi rigettato; poiché la controparte non si è costituita, la Corte ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    Richiamato quale base dell’accertamento reddituale rimodulato dall’Ufficio.

  • art. 54, D.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base dell’accertamento ai fini IVA.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione delle prove o degli apprezzamenti di merito.

  • Cass. S.U. n. 8053 del 2014

    Richiamata per ribadire il perimetro del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c.

  • Cass. n. 18665 del 2017

    Richiamata per escludere che il vizio deducibile in cassazione coincida con la mera contestazione di apprezzamenti di fatto difformi da quelli sostenuti da una parte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione del merito o delle prove, ma solo per denunciare l’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • La censura è inammissibile o infondata quando, sotto la veste dell’omesso esame, mira in realtà a contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito o il suo apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • In tema di studi di settore, il giudice di merito deve verificare in concreto se le allegazioni del contribuente e le circostanze del caso rendano non applicabile l’accertamento standardizzato; se tale valutazione è stata effettivamente compiuta, non è configurabile il vizio motivazionale per omesso esame.
  • La non rilevante divergenza tra ricavi stimati e ricavi dichiarati, unitamente a circostanze specifiche della concreta situazione economica del contribuente, può essere valorizzata dal giudice di merito come ragione per escludere l’automatica applicazione degli studi di settore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.