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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22889/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite trae origine da due decreti ingiuntivi ottenuti da un comune per il recupero delle spese sostenute in esecuzione di un’ordinanza contingibile e urgente con cui erano stati disposti la demolizione di un edificio e la messa in sicurezza di un altro. I destinatari dell’ingiunzione proposero opposizione, poi riunita, sostenendo tra l’altro il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; il tribunale accolse l’opposizione dichiarando il difetto di giurisdizione e compensando integralmente le spese. In appello, la corte territoriale revocò i decreti ingiuntivi e corresse un errore materiale sulle parti, ma confermò la compensazione delle spese di primo grado e compensò anche quelle del grado di appello. Con il ricorso per cassazione gli opponenti censuravano la sentenza d’appello per nullità del procedimento e violazione/falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 133, lett. q), c.p.a., sostenendo che la corte avrebbe indebitamente integrato la motivazione sulla compensazione delle spese di primo grado e che, comunque, non ricorrevano i presupposti per compensare le spese del giudizio di appello; in particolare contestavano il richiamo a precedenti anteriori al codice del processo amministrativo, ritenendo la questione ormai devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha affermato che la compensazione delle spese è legittima quando il giudice ravvisi gravi ed eccezionali ragioni, tra cui può rientrare l’oggettiva opinabilità della questione trattata o l’oscillazione giurisprudenziale, valutate con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è sorta l’attività che ha generato le spese. Ha ritenuto corretta la conferma della compensazione delle spese di primo grado, poiché la questione di giurisdizione sul recupero delle spese per l’esecuzione di ordinanze sindacali urgenti era oggettivamente controversa e i precedenti richiamati dalla corte territoriale mostravano un orientamento favorevole al giudice ordinario. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta disciplina dell’art. 133, lett. q), c.p.a. eliminasse l’opinabilità della questione, richiamando anche un più recente arresto delle Sezioni Unite che, almeno nella fase di riscossione del credito per spese già sostenute, riconduce la controversia al giudice ordinario. Infine, ha giudicato giustificata anche la compensazione delle spese del grado di appello, perché l’appello era stato accolto solo parzialmente, con conseguente reciproca soccombenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e con atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato come parametro delle statuizioni sulle spese di lite, ma la Corte non ravvisa violazione della norma nella decisione impugnata.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa quando sussistano gravi ed eccezionali ragioni; l’oggettiva opinabilità della questione e l’oscillante giurisprudenza possono integrare tale presupposto.

  • art. 133, lett. q), c.p.a.

    È evocato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ma la Corte esclude che la disposizione, nel caso concreto, impedisse la qualificazione della controversia come oggettivamente controversa ai fini della compensazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    È richiamato quale norma inserita nel sistema del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di spese processuali, la compensazione ex art. 92, comma 2, c.p.c. può essere legittimamente disposta quando la controversia presenti oggettiva opinabilità o incertezza giurisprudenziale, purché tale valutazione sia ancorata al momento in cui la lite è stata introdotta o si è svolta l’attività che ha generato le spese.
  • L’oscillazione degli orientamenti giurisprudenziali su una questione, specie se attinente alla giurisdizione o ad altri profili preliminari, può costituire grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione delle spese.
  • Ai fini della soccombenza reciproca non è necessaria la presenza di domande contrapposte: è sufficiente l’accoglimento solo parziale dell’unica domanda o, in sede di impugnazione, l’accoglimento di alcuni soltanto dei motivi di gravame.
  • Nella fase di riscossione delle spese sostenute dall’amministrazione per l’esecuzione di un’ordinanza contingibile e urgente, il giudice ordinario può limitarsi a verificare l’esistenza del credito e la congruità della spesa rispetto all’obiettivo perseguito, senza sindacare la legittimità del potere amministrativo esercitato a monte, quando non sia in discussione l’impugnazione del provvedimento presupposto.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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