Cassazione Penale, Ordinanza n. 36577/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)
La controversia
Il ricorrente, detenuto presso la Casa circondariale di Viterbo in espiazione di una pena di nove anni e otto mesi di reclusione, con fine pena indicato al 9 settembre 2028, ha impugnato l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 31 marzo 2026, che aveva rigettato il reclamo contro la declaratoria d’inammissibilità della richiesta di permesso premio. La richiesta era stata ritenuta pedissequa reiterazione di una precedente istanza già respinta. Il Tribunale aveva rilevato che il detenuto non aveva ancora terminato di espiare la pena di sei anni e otto mesi inflitta per il delitto ostativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990, tenuto conto del presofferto e della liberazione anticipata fruita. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., violazione ed erronea applicazione dell’art. 30-ter legge 354/1975, nonché carenza e illogicità della motivazione. Ha inoltre presentato memoria. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze si limitassero a enunciare principi astratti, senza confrontarsi concretamente con le ragioni della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano assertive e non instauravano un effettivo confronto critico con il nucleo motivazionale dell’ordinanza. Ha ritenuto la decisione del Tribunale di sorveglianza ancorata al dato normativo e sorretta da motivazione coerente, completa e priva di fratture logiche. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendovi elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.
Norme richiamate
la doglianza difensiva si risolve nella mera ed apodittica enunciazione di principi di diritto, evocati in termini del tutto astratti e sganciati dalle concrete rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato
La censura di violazione della disciplina del permesso premio deve confrontarsi in modo concreto con le ragioni della decisione impugnata; l’enunciazione astratta di principi, priva di critica effettiva alla motivazione, non è idonea a sostenerne l’impugnazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
essa non instaura alcun effettivo confronto critico con il nucleo motivazionale dell'ordinanza resa dal Tribunale di sorveglianza
Le doglianze proposte come violazione di legge o vizio di motivazione devono investire criticamente le ragioni effettive della decisione; una prospettazione meramente assertiva non integra una censura idonea.
alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990
il detenuto non ha ancora terminato di espiare, tenuto conto del presofferto e della liberazione anticipata di cui ha usufruito, la pena inflittagli in relazione al delitto ostativo di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, pari ad anni sei e mesi otto di reclusione
Nel caso concreto, la perdurante espiazione della pena relativa al delitto indicato come ostativo è stata posta dal Tribunale di sorveglianza a fondamento della decisione sulla richiesta reiterata di permesso premio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo specifico con le rationes decidendi della pronuncia impugnata: la mera enunciazione astratta di principi di diritto, non collegata alle circostanze concrete e alle ragioni della decisione, è assertiva e inidonea a incrinarne la tenuta.
- La censura di vizio motivazionale o di violazione di legge non è effettiva se non investe criticamente il nucleo argomentativo della decisione impugnata; quando il ricorso resta sul piano assertivo e la motivazione è coerente e completa, il ricorso è inammissibile.
- La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, può essere disposta anche la somma in favore della Cassa delle ammende.
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