Sentenza del 09/08/2016 n. 16793 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego del rimborso IRAP, sostenendo di non essere dotato di autonoma organizzazione. Deduceva inoltre che la C.T.R. in sede di rinvio avesse disatteso la precedente pronuncia della Cassazione, omesso di esercitare i propri poteri istruttori d'ufficio, valutato in modo insufficiente il libro dei cespiti ammortizzabili e applicato erroneamente i presupposti dell'IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il diniego del rimborso. Ha stabilito che la precedente cassazione per vizio motivazionale non aveva imposto un principio di diritto vincolante sul merito, ma solo richiesto una nuova valutazione adeguatamente motivata. La C.T.R. poteva quindi riesaminare integralmente le prove. Il libro dei cespiti non era sufficiente a dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione, perché non escludeva l'utilizzo di beni già ammortizzati eccedenti il minimo indispensabile, né l'impiego non occasionale di collaboratori o di beni in leasing. L'onere della prova dell'indebito pagamento e dell'assenza dei presupposti IRAP gravava sul contribuente, che avrebbe potuto produrre anche le dichiarazioni dei redditi. Il ricorrente è stato condannato a pagare le spese processuali, liquidate in 1.800 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 2 e 3
L'IRAP presuppone l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
L'IRAP non colpisce il lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva derivante da un'autonoma organizzazione, intesa come elemento impersonale e aggiuntivo rispetto all'attività del professionista. Il requisito ricorre quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione e impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile oppure si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 1
Il giudice può disporre l'acquisizione d'ufficio di mezzi di prova.
Il potere istruttorio del giudice tributario è integrativo e non sostitutivo dell'onere probatorio delle parti. Può essere esercitato in presenza di un'obiettiva situazione di incertezza, ma non serve a colmare carenze probatorie imputabili alla parte che poteva produrre autonomamente i documenti necessari.
Art. 111 della Costituzione
Principio di terzietà e imparzialità del giudice.
La terzietà del giudice impedisce che il giudice sopperisca integralmente alle carenze istruttorie di una parte o alteri il riparto dell'onere della prova.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.
In sede di rinvio, il giudice deve colmare il vizio motivazionale rilevato dalla Cassazione, ma può riesaminare liberamente l'intero materiale probatorio e giungere anche a una decisione nuovamente sfavorevole, purché la motivazione sia completa, logica e non ripeta il vizio censurato.
Deposito della memoria nel giudizio di cassazione.
La norma è richiamata esclusivamente per il deposito della memoria del ricorrente e non incide sul merito della decisione.
Massime di principio
- Quando si chiede il rimborso di un'imposta già pagata, il contribuente deve provare in modo completo il carattere indebito del pagamento e quindi l'assenza del presupposto impositivo.
- Per dimostrare l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP non è normalmente sufficiente produrre soltanto il libro dei cespiti: occorre documentare complessivamente beni strumentali, beni già ammortizzati, collaboratori, dipendenti, leasing e costi dell'attività.
- Il giudice tributario non è tenuto a sostituirsi alla parte nella raccolta della prova. I poteri istruttori d'ufficio hanno natura integrativa e presuppongono una concreta difficoltà o obiettiva incertezza, non una semplice omissione documentale del contribuente.
- Una cassazione con rinvio per insufficiente motivazione non vincola il giudice di rinvio a una determinata soluzione di merito: impone una nuova valutazione adeguatamente motivata, lasciando il giudice libero di confermare l'esito precedente.
- L'autonoma organizzazione può essere ravvisata anche senza dipendenti formalmente subordinati, qualora vi sia un impiego non occasionale di lavoro altrui o di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio personale dell'attività.
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