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Cassazione Penale, Ordinanza n. 28708/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva in parziale riforma della decisione di primo grado rideterminato la pena di uno degli imputati in relazione a reati in materia di armi e stupefacenti e aveva confermato la condanna dell’altro imputato per il reato di detenzione/cessione di stupefacenti in concorso e in forma non lieve. Uno dei ricorrenti ha dedotto, con due motivi, mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione di legge, contestando sia l’affermazione di responsabilità penale sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche. L’altro ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo ricorrente ha osservato che la censura sulla responsabilità era stata rinunciata in appello, con conseguente difetto di devoluzione, e che le attenuanti generiche erano state in realtà riconosciute, seppure non nella massima estensione, con adeguata motivazione. Per il secondo ricorrente ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di qualificare il fatto come lieve entità, rilevando che la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione complessiva degli elementi rilevanti e aveva motivato il diniego valorizzando indici di professionalità e non occasionalità dell’attività di spaccio. Ne è seguita la condanna di entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    disposizione incriminatrice applicata per il reato di stupefacenti contestato a uno degli imputati in concorso

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    l'ipotesi di lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità e qualità della sostanza; il beneficio va escluso se anche uno solo degli indici depone per una offensività non lieve

  • artt. 81 c.p.

    richiamato quale base del trattamento del fatto contestato in concorso formale o continuazione nel capo di imputazione riportato dalla sentenza

  • artt. 110 c.p.

    richiamato quale base del concorso di persone nel reato nel capo di imputazione riportato dalla sentenza

  • art. 568 c.p.p.

    null

  • art. 591 c.p.p.

    null

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non sono deducibili censure che non siano state ritualmente devolute al giudice di appello; la rinuncia del motivo in secondo grado preclude la sua riproposizione in cassazione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile solo se la motivazione sia mancante o manifestamente illogica; quando la Corte di merito ne dia conto, la doglianza è inammissibile.
  • Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il giudice deve compiere una valutazione complessiva e unitaria di tutti gli elementi normativamente indicati, sia inerenti alla condotta sia al dato oggettivo della sostanza.
  • La lieve entità va esclusa se, all'esito della valutazione globale, anche uno solo degli elementi rilevanti depone per un'offesa non minima, in particolare quando emergano indici di professionalità o non occasionalità dell'attività illecita.
  • In cassazione è inammissibile la richiesta di rivalutare il merito probatorio quando la sentenza impugnata abbia già dato conto, con motivazione coerente, degli elementi posti a base del giudizio di gravità del fatto.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati stradaliStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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