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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26222/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di rendiconto instaurato in relazione alla gestione di denaro e altri valori affidati a società del gruppo Lefebvre d'Ovidio. Nel 1997 il giudice istruttore aveva emesso un'ordinanza ingiuntiva di pagamento ai sensi degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c. Successivamente una società lussemburghese, poi collegata ad altre società estere e infine estinta, aveva agito per far dichiarare la nullità di quell'ordinanza. La Corte d'appello aveva accolto la tesi della nullità dell'ordinanza per carenza di potere, ritenendo che nel giudizio di rendiconto vi fosse stato un disaccordo totale sull'an debeatur e che quindi non ricorressero i presupposti per l'ordine di pagamento del sopravanzo. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2907 c.c., 99 e 100 c.p.c., per avere la Corte ritenuto provata la legittimazione ad agire della società appellante, nonostante la sua cancellazione e l'asserito subentro di altre entità o dei soci; 2) violazione degli artt. 2495 c.c. e 83 c.p.c., per avere ammesso l'appello proposto da soggetto estinto e per avere applicato il principio di ultrattività della procura; 3) violazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 300 c.p.c., per il preteso giudicato esterno sulla estinzione della società; 4) violazione degli artt. 263, comma 2, e 264, comma 3, c.p.c. e dell'art. 111 Cost., sostenendo che nel giudizio di rendiconto vi era stata una sostanziale accettazione del conto e che l'ordinanza aveva riguardato solo interessi/cedole non contestati, sicché non sarebbe mancato il potere del giudice di emettere l'ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che, in presenza di procura alle liti rilasciata prima dell'estinzione della società e non essendo stato dichiarato l'evento estintivo, opera il principio di ultrattività del mandato alle liti; ha inoltre ritenuto che la controparte avesse adeguatamente dimostrato la propria qualità di socio unico della società estinta. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dai giudici di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha condannato i ricorrenti alle spese, con applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul tema della legittimazione ad agire; la Corte non ne trae un principio autonomo decisivo, limitandosi a respingere la doglianza sulla base della prova della qualità di successore/socio unico e dell'ultrattività della procura.

  • artt. 99 e 100 c.p.c.

    Invocati per contestare la legittimazione e l'interesse ad agire; la censura è stata respinta perché reputata generica e infondata alla luce della documentazione prodotta dalla controricorrente.

  • art. 2495 c.c.

    La Corte richiama la cancellazione della società dal registro come evento estintivo che incide sulla capacità processuale, ma precisa che, se la parte è costituita con procuratore e l'evento non viene dichiarato o notificato, opera l'ultrattività del mandato.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla procura alle liti; la Corte applica il principio secondo cui la procura rilasciata prima dell'estinzione e valida per i gradi successivi conserva efficacia per l'impugnazione, salvo il ricorso per cassazione che richiede procura speciale.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il preteso giudicato esterno; la Corte non accoglie la doglianza perché la questione decisiva resta l'efficacia processuale della procura e non la ricostruzione invocata dai ricorrenti.

  • art. 300 c.p.c.

    Richiamato sul tema dell'evento interruttivo e della sua rilevanza processuale; la Corte ribadisce che la mancata dichiarazione/notificazione dell'evento rende operante l'ultrattività del mandato.

  • artt. 263, comma 2, c.p.c.

    La Corte conferma che l'ordine di presentazione del conto presuppone l'esistenza della situazione o del negozio da cui deriva l'obbligo di rendiconto e che, in caso di contestazione sull'an debeatur, non può emettersi validamente l'ordinanza ingiuntiva di pagamento.

  • art. 264, comma 3, c.p.c.

    La norma è interpretata nel senso che il giudice può disporre il pagamento del sopravanzo solo se il sopravanzo risulta dal conto o dalla discussione dello stesso; non quando vi sia un disaccordo totale su debito e credito.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di legittimità, ma la Corte non ravvisa violazioni poiché la censura si risolve in una diversa lettura del fatto processuale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di impugnazione, se la parte è rappresentata da un procuratore munito di procura valida anche per i gradi successivi, la cancellazione o estinzione della parte non impedisce al difensore di continuare a rappresentarla, salvo che l'evento estintivo sia dichiarato o notificato secondo le forme di legge; il principio non opera nello stesso modo per il ricorso per cassazione, per il quale serve procura speciale.
  • L'eccezione di difetto di legittimazione o di qualità di successore deve essere specifica e supportata da contestazioni puntuali; in difetto, la produzione documentale che dimostri il subentro o la qualità di socio unico è sufficiente a superare la contestazione.
  • Nel procedimento di rendiconto, l'ordine di presentazione del conto e soprattutto l'eventuale ordinanza di pagamento del sopravanzo presuppongono che sia già accertata o non contestata la situazione sostanziale da cui deriva l'obbligo di rendere il conto; se le parti contestano radicalmente l'an debeatur e l'esistenza stessa del rapporto, manca il presupposto per l'ordinanza ingiuntiva.
  • Quando il motivo di ricorso pretende una ricostruzione del fatto diversa da quella accertata dai giudici di merito, la censura è inammissibile in cassazione se non investe un vero errore di diritto o un vizio denunciabile nei limiti del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveGiurisdizione
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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