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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19574/2024 del 16/07/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda il ricalcolo del trattamento di fine servizio di un ex dipendente di una ASL, collocato a riposo il 30 giugno 2011. Il lavoratore aveva chiesto che il T.F.S. fosse calcolato includendo anche il periodo 1 agosto 1978 - 11 giugno 1985, durante il quale aveva prestato servizio non in ruolo in base a una convenzione prevista dalla L.R. Campania n. 10/1978, prima dell'inquadramento in ruolo ai sensi della L. n. 207/1985. I giudici di merito avevano accolto la domanda, ritenendo che il T.F.S. avesse natura retributiva e che l'assenza di versamenti contributivi da parte dell'amministrazione non potesse pregiudicare il diritto del lavoratore. In cassazione, l'INPS ha dedotto violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 10/1978, della L. n. 152/1968 e della L. n. 207/1985, sostenendo che l'equiparazione prevista dalla normativa regionale riguardava solo il trattamento economico strettamente retributivo e non gli istituti previdenziali; che il personale convenzionato non era titolare di un rapporto di lavoro prima dell'immissione in ruolo; che non vi erano state contribuzioni o iscrizione previdenziale; e che la Corte territoriale aveva erroneamente assimilato T.F.S. e T.F.R., attribuendo al primo una natura retributiva anziché previdenziale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la tesi dell'INPS, richiamando l'orientamento più recente secondo cui l'automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. opera come regola generale e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge, non ravvisabili nella fattispecie. Ha inoltre osservato che la L.R. Campania n. 10/1978 è stata abrogata e che il precedente del 1995 invocato dall'INPS non è più coerente con l'attuale quadro costituzionale, nel quale il rapporto di lavoro pubblico e il trattamento di fine servizio sono materia riservata alla legislazione statale. Ne è conseguito il riconoscimento del diritto del lavoratore a ottenere il T.F.S. comprensivo anche del periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'ente ospedaliero, in continuità con il rapporto successivo presso l'ASL. La Corte ha inoltre condannato l'ente ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2116 c.c.

    Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali opera come regola generale nei sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie e può essere derogato solo da specifiche disposizioni di legge espresshe.

  • L.R. Campania n. 10/1978, art. 1

    La norma prevedeva la convenzione per l'assistenza ospedaliera e l'equiparazione del trattamento economico del personale convenzionato a quello del personale paramedico dei policlinici universitari, ma la Corte ritiene che il quadro successivo e l'abrogazione della legge ne escludano la portata invocata dall'INPS in materia di T.F.S.

  • Legge n. 152/1968, artt. 1 e 11

    Norme richiamate dall'INPS a sostegno della tesi dell'esclusione dei periodi non coperti da contribuzione dal calcolo del T.F.S., ma non accolte dalla Corte ai fini decisori.

  • Legge n. 207/1985, artt. 1 e 3

    Norme richiamate per il passaggio all'inquadramento in ruolo e per delimitare il periodo utile al T.F.S.; la Corte non ne condivide l'uso restrittivo proposto dal ricorrente.

  • L.R. Campania n. 29/2012, art. 2, comma 1, all. A

    La Corte rileva che la L.R. Campania n. 10/1978 è stata abrogata da questa disposizione.

  • d.P.R. n. 761/1979, art. 76

    La Corte lo richiama per affermare che, nel passaggio dei dipendenti ospedalieri alle USL, non è venuta meno la continuità del rapporto di lavoro e il diritto al trattamento di fine servizio matura anche per il periodo precedente alle dipendenze dell'ente ospedaliero.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali ex art. 2116 c.c. opera come regola generale: la mancanza di contribuzione non può, di per sé, precludere la prestazione al lavoratore quando il rapporto e il titolo sostanziale della prestazione risultino esistenti, salvo espressa deroga legislativa.
  • In materia di pubblico impiego contrattualizzato e trattamento di fine servizio, la disciplina del rapporto e delle prestazioni di fine rapporto è riservata alla legge statale; le precedenti fonti regionali non possono fondare, da sole, esclusioni o limitazioni del diritto maturato in ragione della continuità del rapporto di lavoro.
  • Quando il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità attraverso un passaggio organizzativo o ordinamentale dell'ente datore, il T.F.S. deve essere computato tenendo conto dell'intero periodo di servizio utile, anche se in una fase iniziale il lavoratore era formalmente convenzionato o non ancora inquadrato in ruolo, purché la disciplina applicabile non preveda una deroga espressa.
  • L'assenza di versamenti contributivi da parte del datore di lavoro non può essere opposta al lavoratore per ridurre il trattamento di fine servizio, se tale omissione integra un inadempimento datoriale e non una causa legale di esclusione della copertura previdenziale.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRContributi previdenziali
RamiLavoroPrevidenza
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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