Cassazione Civile, Ordinanza n. 03489/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un incendio sviluppatosi nell'immobile locato per l'esercizio di un bed and breakfast, che aveva danneggiato le strutture murarie e distrutto gli arredi. La conduttrice otteneva in via monitoria la restituzione del deposito cauzionale di euro 7.500, ritenendo cessato il rapporto; i locatori proponevano opposizione sostenendo che l'incendio fosse dovuto a fatto e colpa della conduttrice ex art. 1588 c.c. e chiedendo i danni. La conduttrice si costituiva a sua volta chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto dell'incendio. Il tribunale e poi la corte d'appello ritenevano che l'evento fosse riconducibile alla mancanza di conformità dell'impianto elettrico, privo delle certificazioni di legge, e non alla condotta della conduttrice, accertando la responsabilità dei locatori anche ai sensi dell'art. 2051 c.c. I locatori ricorrevano in cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., omessa pronuncia, travisamento della prova, motivazione apparente e mancata ammissione di una CTU, oltre a doglianze sulla valutazione delle prove e sulla tesi che l'incendio fosse causato da una stufetta elettrica della conduttrice; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1587, 1588 e 1589 c.c., assumendo che la mancanza di certificazione dell'impianto non potesse superare la presunzione di responsabilità del conduttore e che vi fosse un'inammissibile inversione dell'onere della prova; 3) violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonché falsa applicazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., per la liquidazione equitativa del danno e per la mancata compensazione con asseriti crediti dei locatori per spese energetiche e manutenzione anticipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: la sentenza impugnata era motivata in modo sufficiente, non vi era omessa pronuncia perché le questioni ulteriori erano state ritenute assorbite, la mancata ammissione della CTU non integrava vizio denunciabile nei termini prospettati, e non sussisteva violazione dell'art. 115 c.p.c. né travisamento della prova, trattandosi di diversa valutazione del materiale istruttorio. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 1588 c.c. perché era stata positivamente accertata la causa dell'incendio nella non conformità dell'impianto elettrico e nel suo sovradimensionamento, con conseguente esclusione della responsabilità della conduttrice e responsabilità dei locatori. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., poiché il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e le allegazioni rilevanti sulla liquidazione equitativa e sulla compensazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
pone una presunzione di colpa a carico del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata, superabile solo con la prova positiva e concreta che la causa dell'evento non gli sia imputabile; se la causa resta incerta o dubbia, essa resta a suo carico
richiama l'obbligo del locatore di mantenere la cosa locata in stato da servire all'uso convenuto
conferma la responsabilità del custode per il danno cagionato dalla cosa in custodia
la mancata pronuncia su richieste istruttorie non integra di per sé omessa pronuncia; l'assorbimento esplicito o implicito di una questione esclude il vizio
richiamato insieme alle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle prove
la violazione si configura solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o prove inesistenti; non quando valuti liberamente le prove ritualmente acquisite
la selezione della maggiore forza persuasiva di alcune prove rispetto ad altre rientra nel libero apprezzamento del giudice di merito
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ma non ritenuto violato alla luce dell'accertamento positivo della causa dell'incendio
richiamato nei motivi, in relazione agli obblighi del conduttore
richiamato nei motivi, in relazione alla responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento
la liquidazione equitativa del danno è censurabile solo con adeguata specificità delle doglianze e degli atti rilevanti
richiamato per i criteri di liquidazione del danno risarcibile
il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, con specifica indicazione e trascrizione o riassunto degli atti e documenti rilevanti
richiamato per la deduzione dei vizi di legittimità, in particolare ai nn. 3, 4 e 5
richiamato in relazione alla dedotta nullità per omessa motivazione
artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto
Massime di principio
- La mancata ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio non integra, di per sé, omessa pronuncia né vizio di legittimità, poiché la CTU è mezzo istruttorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e la sua mancata ammissione può risultare anche implicitamente dalla motivazione complessiva.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice abbia espressamente o implicitamente ritenuto assorbite le ulteriori questioni o domande; in tal caso la censura deve investire la correttezza della valutazione di assorbimento, non la sola mancata trattazione analitica di ogni motivo.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. si configura solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su prove inesistenti, non quando attribuisce diversa forza persuasiva a elementi istruttori ritualmente acquisiti.
- In sede di legittimità non è consentita una mera rilettura del materiale probatorio: le doglianze che mirano a sostituire la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito sono inammissibili se non denunciano un vero vizio nei limiti consentiti dall'art. 360 c.p.c.
- In tema di locazione, la presunzione di responsabilità del conduttore per perdita o deterioramento della cosa locata, anche in caso di incendio, è superata solo dalla prova positiva e concreta della causa non imputabile; se la causa resta incerta o dubbia, il rischio dell'evento resta a suo carico.
- La liquidazione equitativa del danno e le questioni di compensazione devono essere censurate con ricorso autosufficiente, che indichi specificamente gli atti, le domande e i motivi di merito rilevanti; la mancata specificazione comporta inammissibilità del motivo.
- L'errata valutazione di una causa di assorbimento o di un quadro probatorio può essere contestata solo nei limiti propri del controllo di legittimità e non mediante generiche allegazioni di travisamento delle prove.
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