Cassazione Penale, Sentenza n. 12744/2026 del 07/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente deduceva due motivi: 1) omissione di motivazione da parte della Corte di appello sulla mancata disamina della richiesta, formulata con memoria aggiuntiva, di applicare la causa di non punibilità di cui all'art. 131‑bis c.p.; 2) vizio di motivazione nella determinazione della pena, con specifica censura per violazione del divieto di reformatio in peius a seguito dell'aumento della sanzione pecuniaria; la difesa aveva inoltre prospettato la prescrizione del reato, che è stata discussa in relazione alla disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (cd. legge Orlando) e successive modifiche
La decisione
la Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis presentata come motivo nuovo in memoria, non riconducibile ai capi di gravame originariamente dedotti) e ha invece accolto parzialmente il secondo motivo ritenendolo fondato nella parte in cui la Corte di appello non ha adeguatamente motivato il calcolo della pena (mancanza di indicazione della pena base e contraddizione con la motivazione sulla scelta del minimo edittale) e c'è stata violazione del divieto di reformatio in peius con riferimento all'aumento della multa; la questione della prescrizione è stata invece esclusa alla luce della sospensione dei termini prevista dalla legge 103/2017 applicabile al fatto commesso il 11/5/2018. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente al trattamento sanzionatorio; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto
Norme richiamate
Si tratta della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: esclude la punibilità e quindi ogni sanzione. La Corte ha ritenuto che la richiesta di applicazione fosse un motivo nuovo non riconducibile ai capi di gravame originari e quindi non dovesse essere esaminata.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola l'ammissione dei "motivi nuovi" nel gravame: i motivi aggiunti sono ammissibili solo se attengono ai capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame; non possono essere usati per ampliare il petitum introduttivamente.
art. 581, lett. a), cod. proc. pen.
Indica i contenuti formali dell'atto di impugnazione; la giurisprudenza richiede che i nuovi motivi siano ricondotti ai capi già dedotti in ricorso.
Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, ... sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 ... per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, ... sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi. ...
La riforma introdotta dalla legge n. 103/2017 ha sospeso il decorso della prescrizione nelle fasi d'impugnazione per i termini indicati; le disposizioni si applicano ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019. Nel caso concreto, essendo il fatto anteriore al 2020 (11/5/2018), la sospensione prevista è stata ritenuta operante, con conseguente esclusione della prescrizione.
Stabilisce il termine per il deposito della motivazione della sentenza; il decorso di tale termine attiva la sospensione della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p.
Riferimento alla disposizione del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti che qualifica il tipo di illecito contestato; utile per determinare la fattispecie e l'eventuale prescrizione.
Legge 23 giugno 2017, n. 103 (cd. legge Orlando)
Ha modificato gli artt. 158, 159, 160, 161 c.p. introducendo la sospensione del termine di prescrizione nelle fasi d'impugnazione; la Corte ha richiamato questa legge per escludere la prescrizione nel caso concreto.
divieto di reformatio in peius (principio giurisprudenziale)
Principio per cui la situazione dell'appellante non può essere peggiorata in sede di impugnazione; la Corte ha ritenuto che l'aumento della sanzione pecuniaria violasse tale divieto.
Norme relative alle conseguenze dell'annullamento con proscioglimento o nullità della sentenza; richiamata in relazione agli effetti delle decisioni di grado superiore sul calcolo dei termini di prescrizione.
Massime di principio
- La richiesta di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis c.p.) deve essere proposta tempestivamente e, se introdotta in sede di memoria, deve essere riconducibile ai capi e alle doglianze già dedotte nell'atto di appello; altrimenti può essere dichiarata nuova e inammissibile.
- I motivi nuovi in appello o in cassazione sono ammissibili solo se rappresentano uno sviluppo o una migliore articolazione dei punti già dedotti; non possono servire per ampliare il petitum o per introdurre censure qualitative diverse rispetto a quelle originarie.
- Quando la Corte di merito non esplicita il criterio di calcolo della pena (pena base, aggravanti/attenuanti ponderate, modalità di quantificazione), la Cassazione può annullare la parte relativa al trattamento sanzionatorio e disporre il rinvio per nuovo giudizio su quella specifica questione.
- Il principio del divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello del condannato determini un peggioramento della sua posizione; ogni aggravamento della pena deve essere motivato in modo da rispettare tale principio e le garanzie dell'imputato.
- La prescrizione può risultare sospesa per effetto delle disposizioni introdotte dalla legge n. 103/2017 nelle fasi d'impugnazione; è fondamentale verificare la data del fatto per determinare quale normativa sulla prescrizione sia applicabile.
- Se la Cassazione annulla la decisione limitatamente alla pena, la causa viene rimessa ad altra sezione della Corte di appello per rideterminare il trattamento sanzionatorio, senza toccare il resto della decisione confermata.
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