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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24939/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Un pensionato, ex dipendente del Banco di Napoli, aveva ottenuto la liquidazione della pensione di anzianità con pagamento degli arretrati decorrenza dal 1 gennaio 1998, ma senza interessi legali. Il giudice di pace aveva accolto la domanda di condanna dell'INPS al pagamento degli interessi sugli arretrati; il Tribunale aveva confermato la decisione, ritenendo che il ritardo dell'INPS nel rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fosse il presupposto della decorrenza della prestazione e dell'obbligo di corrispondere gli accessori. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge, sostenendo che non vi fosse alcun ritardo imputabile all'Istituto e che il datore di lavoro avesse versato i contributi volontari solo il 9 febbraio 2009; secondo il ricorrente, quindi, non potevano essere dovuti interessi sugli arretrati e non era pertinente il richiamo alla giurisprudenza sul ritardo nel rilascio dell'autorizzazione. La Corte ha ritenuto che il motivo, sotto l'apparenza della violazione di legge, mirasse in realtà a contestare l'accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito, che avevano ravvisato il ritardo dell'INPS e la tempestività del pagamento immediatamente successivo all'autorizzazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la censura non scalfisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull'accertamento di fatto del ritardo dell'Istituto nel rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e sulla conseguente tempestività del versamento eseguito subito dopo. Il ricorso, formulato come violazione di norme, tendeva in realtà a una rivalutazione del merito e non offriva argomenti idonei a superare il ragionamento del giudice d'appello. La Corte ha quindi confermato la condanna dell'INPS alle spese di lite e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stata invocata per denunciare violazione di legge, ma la Corte ha rilevato che la censura era in realtà diretta a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità nei termini prospettati.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa debenza degli interessi sugli arretrati; la Corte non ha ritenuto che la dedotta violazione incrinasse la decisione di merito, fondata sul ritardo dell'ente nell'autorizzazione.

  • artt. 442 e 429 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente nel motivo di cassazione; la Corte non ha ravvisato una violazione decisiva, poiché il punto centrale restava l'accertamento in fatto del ritardo nell'autorizzazione e della tempestività del versamento.

  • art. 16, comma 6, L. 30 dicembre 1991, n. 412

    Richiamato dal ricorrente; non ha inciso sull'esito poiché la decisione è stata ritenuta saldamente ancorata a un accertamento di fatto non scalfito dalle censure.

  • art. 7 L. 11 agosto 1973, n. 533

    Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ha accolto la censura per le stesse ragioni di inidoneità a superare la ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È stata indicata come base della trattazione in camera di consiglio secondo la disciplina vigente.

  • art. 385, primo comma, c.p.c.

    Richiamato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando la decisione di merito si fonda su un accertamento di fatto decisivo, la censura formulata come violazione di legge è inammissibile se mira sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • In tema di contribuzione volontaria previdenziale, il ritardo dell'ente nel rilascio dell'autorizzazione può giustificare la decorrenza della prestazione e il riconoscimento degli interessi sugli arretrati, se il versamento interviene immediatamente dopo la conoscenza dell'autorizzazione.
  • La tempestività del versamento dei contributi volontari va valutata in relazione al momento di effettiva conoscenza dell'autorizzazione, non in astratto con riferimento alla sola data materiale del pagamento.
  • Le censure che non attaccano specificamente l'accertamento fattuale posto a base della decisione di merito non sono idonee a sovvertirne la ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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