Cassazione Penale, Ordinanza n. 02732/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di anni 2 di reclusione, con riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, per due episodi ritenuti integranti il reato previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, commessi in Canicattì il 2 maggio 2019 e il 7 gennaio 2020. Secondo la ricostruzione di merito, nelle domande presentate per ottenere il reddito di cittadinanza, l'imputato avrebbe consapevolmente omesso di indicare l'effettivo importo del reddito del proprio nucleo familiare, dato rilevante ai fini del beneficio. Nel ricorso per cassazione si deduceva, con il primo motivo, l'erronea conferma del giudizio di colpevolezza, ma la doglianza mirava in sostanza a una diversa lettura delle prove. Con il secondo motivo si denunciava la violazione dell'art. 69 c.p. per il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la difesa contestava, quindi, il trattamento sanzionatorio e il bilanciamento delle circostanze.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché diretto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio, già adeguatamente esaminato dai giudici di merito, i quali avevano logicamente accertato la consapevole omissione di un'informazione rilevante nelle domande per il reddito di cittadinanza. Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e generico, poiché riproponeva una questione già affrontata nella sentenza impugnata: i precedenti penali dell'imputato e l'entità del danno non consentivano di ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della contestazione penale per i due episodi relativi alle domande di reddito di cittadinanza, il cui contenuto precettivo non è ulteriormente specificato nel testo.
Richiamato con riferimento al giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva; la Corte rileva che il bilanciamento negativo per l'imputato era motivato dai precedenti penali e dall'ammontare del danno.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera rivalutazione alternativa delle fonti di prova quando la sentenza di merito sia sorretta da una ricostruzione logica e adeguata dei fatti.
- La censura di colpevolezza è manifestamente infondata se si limita a contrapporre letture fattuali diverse da quelle già motivate dai giudici di merito.
- La doglianza sul bilanciamento tra attenuanti generiche e recidiva è inammissibilmente generica quando non si confronta in modo specifico con le ragioni già addotte nella decisione impugnata.
- Ai fini del giudizio di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche possono assumere rilievo i precedenti penali dell'imputato e l'entità del danno cagionato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex lege, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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