Sentenza del 14/03/2017 n. 935 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva ottenuto due rimborsi IVA relativi agli anni 1986 e 1987 e chiedeva il pagamento di interessi per il ritardato rimborso, oltre agli interessi anatocistici. A seguito del silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, impugnato davanti alla Commissione Tributaria, l'Agenzia aveva eccepito in appello la prescrizione decennale, sostenendo che il termine decorresse dalle date di pagamento dei rimborsi principali. Contestava inoltre la debenza degli interessi anatocistici e richiamava il limite previsto dall'art. 37, comma 50, del D.L. n. 223/2006.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto alla società euro 248.513,90, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale. L'eccezione di prescrizione è stata ritenuta tardiva, poiché l'Agenzia si era costituita oltre il termine previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992 e, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio, era decaduta dalla possibilità di formularla. La contestazione sugli interessi anatocistici è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello, in violazione dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento di euro 5.000,00 per le spese del giudizio d'appello. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei Conti.
Norme richiamate
Prevede la prescrizione ordinaria decennale. La sentenza di primo grado aveva ritenuto che il termine decorresse dalla scadenza dei termini entro i quali l'Ufficio avrebbe potuto rettificare le dichiarazioni; tuttavia, la Commissione regionale ha deciso la questione soprattutto rilevando la decadenza processuale dell'Agenzia dall'eccezione di prescrizione.
La prescrizione non può essere rilevata d'ufficio.
La prescrizione deve essere eccepita dalla parte interessata. Nel processo tributario, l'eccezione deve essere proposta tempestivamente nell'atto di costituzione del resistente; se formulata tardivamente, non può essere esaminata.
Art. 23 del d.lgs. n. 546/1992
Disciplina la costituzione in giudizio dell'ente resistente entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso. La tardiva costituzione non determina l'invalidità dell'atto, ma comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Art. 57 del d.lgs. n. 546/1992
In appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio.
In appello non possono essere introdotte per la prima volta nuove eccezioni o domande che avrebbero potuto essere formulate nel primo grado.
Disciplina l'anatocismo, cioè la produzione di interessi sugli interessi. La sentenza di primo grado ne aveva riconosciuto l'applicabilità agli interessi dovuti sul rimborso IVA; la decisione d'appello non ha riesaminato nel merito tale questione perché la contestazione dell'Agenzia è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
Art. 37, comma 50, del D.L. n. 223/2006
È stato invocato dall'Agenzia per sostenere la cessazione della produzione di interessi anatocistici dal 4 luglio 2006. La relativa eccezione è stata però dichiarata inammissibile perché proposta soltanto in appello.
Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972
Riguarda i rimborsi IVA. La sentenza di primo grado aveva ritenuto non applicabile il fermo amministrativo al rimborso IVA disciplinato da tale norma.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario, la costituzione tardiva dell'ente resistente può comportare la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d'ufficio, tra cui la prescrizione.
- La prescrizione deve essere eccepita tempestivamente dalla parte interessata e non può essere rilevata autonomamente dal giudice.
- Le eccezioni e le contestazioni devono essere formulate nel primo grado di giudizio; introdurle per la prima volta in appello può determinarne l'inammissibilità.
- Quando una questione viene dichiarata inammissibile per ragioni processuali, il giudice può non esaminarne il merito, anche se astrattamente rilevante.
- Per valutare la prescrizione di un credito tributario occorre distinguere tra la decorrenza sostanziale del termine e la possibilità processuale della controparte di eccepirla tempestivamente.
- La decisione non stabilisce in via generale che ogni rimborso IVA generi automaticamente interessi anatocistici: in questo caso il riconoscimento è rimasto fermo perché la contestazione dell'Amministrazione è stata proposta tardivamente.
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