Sentenza del 14/03/2017 n. 125 - Comm. Trib. Prov. Imperia
Omessa presentazione di dichiarazione - Grave ritardo - art 2 co 7 D.P.R. 322/1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda una dichiarazione dei redditi presentata con grave ritardo, qualificabile come omessa ai sensi dell’art. 2, comma 7, del D.P.R. 322/1998. Il contribuente contestava, o comunque veniva in rilievo, la possibilità per l’Ufficio di non riconoscere i crediti d’imposta indicati nella dichiarazione tardiva durante la liquidazione delle imposte dovute. Secondo l’orientamento dei Supremi Giudici, la tardività particolarmente grave consente all’Amministrazione di non tenere conto dei crediti esposti, con una funzione anche sanzionatoria.
La decisione
L’Ufficio può legittimamente procedere alla liquidazione delle imposte senza considerare i crediti d’imposta indicati nella dichiarazione presentata oltre il termine massimo previsto. La decisione valorizza la natura sanzionatoria della disciplina applicata al grave ritardo negli adempimenti dichiarativi. Il testo non riporta gli estremi della specifica sentenza né l’esito formale del giudizio, ma il principio enunciato è favorevole all’Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 2, comma 7, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322
La dichiarazione presentata oltre il termine prescritto si considera omessa, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.
La dichiarazione presentata con grave ritardo viene trattata come omessa ai fini dei controlli e della liquidazione, pur potendo costituire base per la riscossione delle imposte risultanti. In tale contesto, l’Ufficio può escludere i crediti d’imposta indicati nella dichiarazione tardiva, attribuendo alla disciplina una funzione sanzionatoria.
Massime di principio
- Una dichiarazione presentata oltre il termine massimo previsto può essere considerata omessa, anche se materialmente trasmessa all’Amministrazione finanziaria.
- In caso di dichiarazione tardiva qualificata come omessa, non è garantito il riconoscimento dei crediti d’imposta indicati nella stessa dichiarazione.
- La liquidazione effettuata dall’Ufficio può basarsi sugli importi dovuti risultanti dalla dichiarazione, senza necessariamente compensarli con i crediti esposti tardivamente.
- Il contribuente deve rispettare rigorosamente i termini dichiarativi e conservare la documentazione idonea a dimostrare eventuali crediti, poiché il grave ritardo può comportare conseguenze sostanziali oltre alle sanzioni formali.
- Il principio opera soprattutto quando il ritardo supera il termine entro il quale la dichiarazione tardiva può essere validamente sanata; la valutazione concreta dipende comunque dalla disciplina applicabile al periodo d’imposta e dalla giurisprudenza vigente.
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