Sentenza del 14/03/2017 n. 12160 - Corte di Cassazione
IVA - Omessa dichiarazione - Applicazione prescrizione - Frode fiscale - Presupposti - Valutazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la condanna per il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni IVA e sui redditi, previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, relativamente agli anni d'imposta dal 2007 al 2010. Deduceva, in particolare, l'intervenuta prescrizione di alcune annualità, sostenendo che non ricorressero i presupposti per disapplicare o prolungare i termini di prescrizione secondo i principi della sentenza Taricco; chiedeva inoltre le attenuanti generiche e sosteneva che il circolo, essendo formalmente un'associazione non profit, non fosse tenuto agli obblighi dichiarativi IVA e reddituali.
La decisione
La Corte ha rigettato le contestazioni sull'obbligo di presentare le dichiarazioni, ritenendo che l'attività del circolo fosse in concreto commerciale e rivolta anche al pubblico, sulla base della gestione del bar, dei prezzi praticati, degli approvvigionamenti, della presenza di intrattenitrici e dell'abitualità dell'attività. Ha inoltre confermato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la reiterazione delle omissioni e i precedenti penali. Ha invece accolto il motivo sulla prescrizione: la frode IVA non è stata ritenuta di gravità tale da giustificare la disapplicazione della disciplina nazionale, poiché l'evasione non raggiungeva un'entità eccezionale e mancavano una particolare organizzazione criminale, la partecipazione di più soggetti, società-schermo o strutture fraudolente complesse. Sono stati quindi dichiarati estinti per prescrizione i reati relativi all'IVA 2006 e all'IVA e alle imposte dirette 2007. La sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente a tali annualità, con rinvio a un'altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per la rideterminazione della pena; il ricorso è stato rigettato nel resto.
Norme richiamate
Art. 5 del d.lgs. n. 74/2000
Omessa presentazione delle dichiarazioni.
La responsabilità per omessa dichiarazione può sussistere anche quando il soggetto si qualifichi formalmente come associazione non profit, se l'attività concretamente svolta ha natura commerciale e genera obblighi tributari.
Artt. 157, 160, comma 3, e 161, comma 2, del Codice penale
La disciplina ordinaria della prescrizione resta applicabile quando non ricorrono i presupposti eccezionali per il suo prolungamento o per la disapplicazione dei limiti previsti dalla normativa nazionale.
Art. 133, comma 1, del Codice penale
La gravità della frode IVA deve essere valutata considerando complessivamente danno o pericolo, modalità dell'azione, mezzi utilizzati, organizzazione, numero dei partecipanti, elemento soggettivo e contesto complessivo, non soltanto l'importo evaso.
Art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE
Impone agli Stati membri di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione; secondo l'orientamento allora applicato, poteva giustificare la disapplicazione delle regole nazionali sulla prescrizione nei casi di frodi IVA gravi e numerose.
Sentenza CGUE, Grande Sezione, 8 settembre 2015, C-105/14, Taricco
La disapplicazione della disciplina nazionale della prescrizione richiede una frode IVA grave e, in linea generale, un numero considerevole di casi idonei a ledere gli interessi finanziari dell'Unione.
Convenzione PIF, artt. 1 e 2
La frode comprende anche azioni od omissioni intenzionali consistenti nella presentazione o nell'omessa presentazione di dati fiscali falsi, inesatti o incompleti, quando ne derivi una diminuzione delle risorse dell'Unione; la soglia economica non è però sufficiente da sola a dimostrare la gravità.
Art. 131-bis del Codice penale
Il riferimento alle soglie di punibilità evidenzia che il legislatore ha già individuato un livello minimo di offensività; tale soglia deve essere considerata anche nel valutare la gravità della frode ai fini della prescrizione.
Art. 25, comma 2, Costituzione
Rileva per i profili di legalità e irretroattività connessi all'applicazione di un regime di prescrizione più sfavorevole a fatti commessi anteriormente alla sentenza Taricco.
Massime di principio
- La qualificazione formale di un ente come associazione non profit non è decisiva: occorre verificare l'attività effettivamente svolta, i destinatari dei servizi, le modalità di gestione, i prezzi, i ricavi e l'eventuale esercizio abituale di attività commerciale.
- Per qualificare una frode IVA come grave ai fini della prescrizione non basta superare una determinata soglia economica. Devono essere valutati anche l'organizzazione dell'operazione, il numero dei soggetti coinvolti, l'uso di società-schermo o cartiere, la complessità del meccanismo e il numero degli episodi.
- In presenza di un'evasione significativa ma non eccezionale e di una condotta priva di particolare organizzazione criminale, è più probabile l'applicazione dei termini ordinari di prescrizione.
- Il requisito del numero considerevole di frodi va valutato nel singolo procedimento, considerando il numero, la gravità e la connessione degli episodi contestati, non sulla base del numero complessivo dei procedimenti nazionali.
- La collaborazione dell'imputato durante gli accertamenti non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice può valorizzare la reiterazione delle omissioni e i precedenti penali.
- Ai fini della prescrizione, il giudice deve determinare correttamente il termine iniziale, le sospensioni e le eventuali cause interruttive; se alcune annualità sono prescritte, la sentenza deve essere annullata limitatamente a esse e la pena eventualmente rideterminata.
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