Sentenza del 14/03/2017 n. 66 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Avviso accertamento Irpef-Irap-Iva - Ripartizione plusvalenza - Dichiarazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa volontà formalmente non contrassegnata nella dichiarazione è stata ritenuta comunque dimostrata dal comportamento concreto del contribuente e dall'indicazione delle quote di ripartizione nelle dichiarazioni precedenti all'avviso di accertamento. Pertanto, la ripartizione quinquennale della plusvalenza è stata considerata valida e l'accertamento dell'Amministrazione, nella parte in cui ne negava gli effetti, non è stato accolto.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento ai fini Irpef, Irap e Iva, emesso in relazione alla plusvalenza derivante dalla cessione di un'azienda. L'Amministrazione contestava la ripartizione della plusvalenza in cinque anni, poiché nella dichiarazione dei redditi non era stato apposto l'apposito contrassegno o non era stata formalmente esercitata l'opzione richiesta. Il contribuente sosteneva invece di avere manifestato chiaramente la propria volontà indicando nelle dichiarazioni presentate prima dell'accertamento le quote annuali della plusvalenza. È stato inoltre considerato che la rateizzazione non costituisce un'agevolazione fiscale, ma uno strumento volto a distribuire nel tempo un reddito formatosi in più esercizi.
Norme richiamate
Disciplina fiscale della rateizzazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda
La plusvalenza può essere assoggettata a tassazione frazionata quando la relativa disciplina lo consente. L'esercizio dell'opzione deve essere valutato anche alla luce del comportamento complessivo del contribuente, soprattutto quando le dichiarazioni evidenziano in modo coerente la ripartizione del reddito.
Principio di buona fede, coerenza e prevalenza della sostanza sulla mera formalità dichiarativa
L'omissione di un adempimento formale non è necessariamente decisiva se il contribuente ha manifestato in modo univoco la propria scelta attraverso dichiarazioni tempestive e coerenti, prima dell'avvio dell'accertamento.
Massime di principio
- Quando la legge richiede una specifica formalità per esercitare un'opzione fiscale, la sua omissione può essere superata se il contribuente ha comunque manifestato chiaramente e tempestivamente la propria volontà con dati dichiarativi coerenti.
- La valutazione deve concentrarsi sul comportamento complessivo del contribuente e sull'assenza di incertezze circa la scelta effettuata, non soltanto sulla presenza del contrassegno o della formalità prevista.
- La rateizzazione di un reddito prodotto in più anni non va automaticamente considerata un beneficio fiscale: può avere la funzione di rendere la tassazione coerente con il periodo effettivo di formazione della ricchezza.
- La manifestazione della scelta deve risultare da dichiarazioni presentate prima dell'accertamento; indicazioni tardive o introdotte soltanto dopo la contestazione dell'Amministrazione hanno una forza probatoria molto più limitata.
- In situazioni analoghe è opportuno conservare le dichiarazioni, i prospetti di calcolo e ogni documento che dimostri con continuità la ripartizione del reddito e la volontà originaria del contribuente.
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