Sentenza del 14/03/2017 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Estinzione del giudizio per mancata riassunzione -Sostituzione del termine decennale di prescrizione al termine di notifica di cui all'art. 25 DPR n. 602/1973 - Decadenza dall'iscrizione a ruolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda gli effetti della mancata riassunzione del giudizio, che comporta l'estinzione del processo dopo un anno, e il rapporto tra il termine decennale di prescrizione e il termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento. Secondo il principio richiamato dalla Corte di Cassazione, il termine decennale di prescrizione può sostituire il termine di notifica soltanto quando la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato. Se, invece, il giudizio si estingue per mancata riassunzione, non si forma un giudicato sostanziale idoneo a produrre tale effetto; pertanto, l'ente impositore può incorrere nella decadenza dall'iscrizione a ruolo o dalla notifica della cartella.
La decisione
Dal testo emerge che, in caso di mancata riassunzione, il giudizio deve essere dichiarato estinto decorso un anno. L'estinzione non equivale a una sentenza passata in giudicato favorevole all'ente e non consente, di regola, di applicare automaticamente il termine decennale di prescrizione in luogo del termine decadenziale previsto dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973. Se l'ente impositore ha lasciato estinguere il giudizio e non ha rispettato il termine decadenziale per l'iscrizione a ruolo o per la notifica, la pretesa può risultare definitivamente preclusa. Tuttavia, il testo non indica gli estremi completi della decisione né il dispositivo specifico, quindi non è possibile determinare con certezza l'esito processuale concreto o il nominativo del vincitore.
Norme richiamate
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
Termine per la notifica della cartella di pagamento.
Il termine previsto per la notifica della cartella conserva natura decadenziale e non viene sostituito automaticamente dal termine ordinario decennale di prescrizione.
Art. 63 del d.P.R. n. 602/1973
Richiamato in relazione agli effetti dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione e alla possibilità di riproporre la domanda nei limiti consentiti dalla disciplina processuale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 4574/2015
Ha affermato che il termine decennale di prescrizione subentra al termine decadenziale di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 soltanto quando la controversia si conclude con una sentenza passata in giudicato.
Massime di principio
- La mancata riassunzione del processo può determinare l'estinzione del giudizio decorso il termine previsto dalla legge; l'estinzione non deve essere automaticamente equiparata a una decisione di merito passata in giudicato.
- Il termine decennale di prescrizione può sostituire il termine decadenziale per la notifica della cartella soltanto quando esiste un titolo giudiziale definitivo, normalmente una sentenza passata in giudicato, che accerta la pretesa tributaria.
- Se il processo si estingue senza una decisione definitiva sul merito, l'ente impositore resta soggetto ai termini decadenziali applicabili alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella.
- L'ente non può conservare indefinitamente la propria pretesa lasciando estinguere il giudizio e invocando successivamente il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data dell'atto impositivo, la data di iscrizione a ruolo, la data di notifica della cartella, l'eventuale riassunzione del giudizio e l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
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