Sentenza del 14/03/2017 n. 75 - Comm. Trib. Prov. Lecco
TARSU - Nuovo classamento - Inutilizzabilità degli immobili - Omessa denuncia di variazione - Esenzione - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. L’omessa dichiarazione delle variazioni riguardanti il classamento delle superfici e l’inutilizzabilità degli immobili impedisce al contribuente di far valere l’esenzione dalla TARSU. È stato ribadito che grava sul contribuente l’onere di comunicare tempestivamente le modifiche delle condizioni di tassabilità; in assenza di tale denuncia, il tributo resta dovuto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che gli immobili non fossero soggetti a TARSU, in ragione del nuovo classamento delle superfici, trasformate da serre a stalle, e della loro inutilizzabilità. Chiedeva quindi il riconoscimento dell’esenzione o comunque l’esclusione dal tributo, nonostante non avesse presentato una denuncia di variazione relativa alle nuove condizioni degli immobili.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
L’applicazione del tributo e delle eventuali esenzioni dipende dalle condizioni oggettive di tassabilità degli immobili, che devono essere rappresentate dal contribuente mediante apposita dichiarazione o denuncia di variazione.
Obbligo di denuncia delle variazioni delle condizioni di tassabilità
Il contribuente deve comunicare le modifiche rilevanti ai fini del tributo, comprese le variazioni del classamento e l’inutilizzabilità degli immobili. L’omissione impedisce, in linea generale, di opporre successivamente tali circostanze per ottenere l’esenzione.
Massime di principio
- Per ottenere un’esenzione o una riduzione tributaria relativa a un immobile, non è sufficiente che la condizione agevolativa esista di fatto: il contribuente deve normalmente dichiararla all’ente impositore nei modi e nei termini previsti.
- Le variazioni della destinazione, del classamento, della superficie o dell’utilizzabilità dell’immobile possono incidere sulla tassazione, ma devono essere tempestivamente comunicate.
- In assenza di una denuncia di variazione, l’amministrazione può continuare ad applicare il tributo sulla base della situazione precedentemente dichiarata o conosciuta.
- Chi invoca l’inutilizzabilità dell’immobile deve essere in grado di dimostrarla e, soprattutto, deve averla portata formalmente a conoscenza dell’ente impositore secondo la disciplina applicabile.
- La mancata denuncia può comportare la perdita dell’esenzione anche quando la situazione sostanziale avrebbe potuto giustificarla.
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