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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14664/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2006, chiesto da un ex dipendente di banca in relazione alla tassazione applicata dal sostituto d'imposta su una rendita capitalizzata erogata dal fondo di previdenza complementare aziendale. Il contribuente sosteneva che, nel calcolo dell'imponibile, dovesse essere detratta la quota del 4% dei contributi versati, ritenendo che tali contributi fossero stati effettivamente pagati dal lavoratore e dovessero quindi beneficiare dell'esenzione pro quota prevista dall'art. 17, comma 2, del T.U.I.R. ante d.lgs. n. 47 del 2000. Con il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 17, comma 2, T.U.I.R., per non avere la CTR riconosciuto che i contributi erano stati effettivamente versati dal lavoratore al fondo di previdenza complementare; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 17, comma 2, T.U.I.R., per asserito travisamento della prova documentale relativa allo Statuto del fondo; 3) denuncia di motivazione apparente della sentenza regionale. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo perché la contribuzione al fondo era facoltativa e non obbligatoria, sicché non era applicabile l'esenzione fiscale invocata; ha dichiarato inammissibile il secondo per genericità e indeterminatezza della censura; ha respinto il terzo perché la motivazione della CTR non presentava un'anomalia rilevante in cassazione e, comunque, la soluzione giuridica era corretta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e negato il rimborso richiesto dal contribuente. La ratio decisiva è stata l'accertata natura non obbligatoria dei contributi al fondo di previdenza complementare: solo i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge possono restare esclusi dall'imponibile; quelli versati a un fondo complementare in base a convenzione o regolamento aziendale non consentono la detrazione pro quota invocata. Il secondo motivo è stato escluso per difetto di specificità, poiché la censura non si confrontava in modo chiaro con il documento asseritamente travisato. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza impugnata era sufficiente e non apparente ai sensi dei limiti del sindacato di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata difesa effettiva della resistente; è stato inoltre dato atto dell'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 17, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 47 del 2000

    l'esenzione pro quota opera solo in relazione a contributi previdenziali obbligatori; non si applica ai contributi di previdenza complementare facoltativi, anche se formalmente imputati al lavoratore in un meccanismo di compensazione contributiva.

  • art. 6, comma 2, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    la prestazione in capitale erogata dal fondo di previdenza complementare conserva la stessa categoria reddituale della pensione integrativa sostituita o rinunciata e segue il medesimo regime fiscale.

  • art. 48, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    nel testo in vigore fino al 31 dicembre 2003

    non concorrono a formare il reddito solo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; non quelli dovuti per accordo o adesione a fondi complementari.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    la censura di travisamento della prova deve essere specifica e deve indicare chiaramente il documento e il contenuto effettivamente travisato; non è sufficiente una riproduzione documentale incongruente o generica.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale, qui invocata per l'erronea applicazione della disciplina fiscale sulla imponibilità delle prestazioni del fondo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    può essere invocato per vizi processuali o di motivazione apparente solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è censurabile solo se manca del tutto, è apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non basta un supposto difetto di sufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le somme erogate da un fondo di previdenza complementare aziendale, quando la contribuzione non sia imposta da una disposizione di legge ma discenda da accordo o regolamento negoziale, sono assoggettate all'imposta sull'intera prestazione senza possibilità di detrarre i contributi versati dal lavoratore ai fini dell'esenzione pro quota.
  • Ai fini dell'esclusione dall'imponibile dei contributi previdenziali, rileva la loro natura obbligatoria ex lege: solo i versamenti effettuati in ottemperanza a disposizioni di legge sono fiscalmente neutri; i contributi facoltativi a forme integrative non godono della medesima agevolazione.
  • Il travisamento della prova è deducibile solo con una censura specifica, puntuale e coerente con il documento indicato come erroneamente valutato; la mera allegazione generica o la trascrizione di un atto diverso non consente il sindacato di legittimità.
  • La motivazione apparente integra un vizio denunciabile in cassazione soltanto quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo o presenti anomalie radicali; se la soluzione giuridica è corretta, l'eventuale insufficienza motivazionale non conduce all'accoglimento del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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