Cassazione Civile, Ordinanza n. 12273/2026 del 01/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola)
La controversia
La società agricola aveva agito con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo l’accertamento del proprio credito e la condanna di AGEA al pagamento di complessivi euro 66.824,26. La pretesa derivava da due componenti: euro 46.132,49 versati per l’annata lattiera 1995/1996 in esecuzione di una comunicazione AGEA poi annullata dal giudice amministrativo; euro 20.691,77 riferiti all’annata 2002/2003, importo che AGEA aveva trattenuto in compensazione con contributi PAC, assumendo un debito a titolo di prelievo supplementare successivamente annullato. I giudici di merito avevano declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo ritenendo che la controversia attenesse all’applicazione del prelievo supplementare nel settore latte. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., sostenendo che la lite non riguardasse la legittimità del prelievo, già definitivamente annullato, ma solo la ripetizione di somme indebitamente percepite da AGEA, quindi un diritto soggettivo di credito da indebito oggettivo. Ha inoltre evidenziato che l’eventuale nuovo ricalcolo del 2022 era sopravvenuto ed era comunque irrilevante ai fini della giurisdizione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale fosse la ripetizione di somme indebitamente versate o compensate a seguito dell’annullamento definitivo dei provvedimenti di AGEA, con conseguente applicazione dell’azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e assenza di esercizio attuale di potestà amministrativa. Ha escluso che la controversia rientrasse nella giurisdizione esclusiva amministrativa di cui all’art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a., perché non era in discussione l’applicazione del prelievo supplementare, già caducato. Ha anche osservato che il sopravvenuto art. 10-bis, d.l. n. 69/2023, confermava la natura restitutoria della pretesa e rendeva inefficace il ricalcolo AGEA del 2022. La causa è stata rinviata alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione per il nuovo esame e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
È stato il parametro formale del motivo di ricorso, riferito alla dedotta violazione delle regole sulla giurisdizione.
art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104/2010
le controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
La giurisdizione esclusiva amministrativa opera solo quando la controversia investe l’applicazione del prelievo supplementare; non quando si chieda soltanto la restituzione di somme indebitamente percepite dopo l’annullamento dei provvedimenti presupposti.
ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
È stato il rito con cui la società ha introdotto l’azione di accertamento e condanna al pagamento.
ordinaria disciplina dell'indebito oggettivo
La domanda restitutoria è stata qualificata come ripetizione di indebito oggettivo, anche sopravvenuto, poiché la causa debendi era venuta meno per annullamento dei titoli originari.
il principio di irrilevanza delle sopravvenienze
La giurisdizione si determina con riguardo alla domanda al momento della proposizione; la sopravvenienza non può far venire meno una giurisdizione già radicata, ma può semmai attribuire giurisdizione al giudice originariamente privo di essa.
dichiarandosi, ex art. 382, comma 1, cod. proc. civ., la giurisdizione del giudice ordinario
La Corte, cassando la decisione impugnata, ha dichiarato direttamente la giurisdizione del giudice ordinario.
art. 133, comma 1, lett. t), d.lgs. n. 104 del 2010
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
Richiamata e poi esclusa nel caso concreto, perché la domanda non investiva più il potere amministrativo di determinazione del prelievo.
art. 10-bis, comma 4, d.l. n. 69 del 2023
Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA... sono prive di effetto
La disposizione è stata valorizzata come ulteriore conferma della natura restitutoria della controversia e dell’inefficacia del ricalcolo AGEA del 2022.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
può farsi rinvio ex art. 118, comma 1, disp.
Richiamato per il rinvio alla motivazione su nuovo esame e spese.
riformulazione dell’art. 354, comma 3
La causa è stata rinviata al giudice di merito in diversa composizione secondo la disciplina processuale vigente ratione temporis.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione rileva il petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e alla posizione soggettiva dedotta in giudizio, non alla sola formula conclusiva della domanda.
- Quando i provvedimenti amministrativi presupposti sono stati definitivamente annullati e la domanda mira solo alla restituzione di somme versate o trattenute in base a tali atti, la controversia si qualifica come azione di ripetizione di indebito oggettivo e appartiene al giudice ordinario.
- La giurisdizione esclusiva amministrativa sulle controversie relative all’applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario non si estende alla successiva lite restitutoria, se non è più in discussione l’esercizio della potestà amministrativa di determinazione del prelievo.
- L’eventuale sopravvenienza di un nuovo ricalcolo amministrativo non priva il giudice ordinario della giurisdizione già radicata dalla domanda originaria; al più, il nuovo atto può rilevare come questione di merito, non come causa di difetto di giurisdizione.
- La previsione sopravvenuta che renda inefficaci i ricalcoli già notificati rafforza la qualificazione della pretesa come restitutoria e non come impugnatoria del potere amministrativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12158/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12159/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12160/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12161/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12162/2026 del 01/05/2026
- ordinanza_civile · 1 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 12166/2026 del 01/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →