Cassazione Penale, Sentenza n. 50746/2023 del 19/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del riesame che aveva confermato il divieto di dimora (in luogo della custodia cautelare in carcere) ritenendo che il Tribunale non avesse correttamente applicato l'art. 274 c.p.p. (in particolare comma 3) e che la motivazione fosse mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Il ricorso ha sostenuto che non sono state valutate le peculiarità del fenomeno dei 'passeurs' a Trieste e che, per reati di traffico di migranti, sussiste la presunzione della necessità della custodia cautelare (pericolo di fuga e rischio di commissione di reati analoghi). Il P.M. ha altresì rilevato il concreto pericolo di reiterazione del reato e il rischio che le indagate, pur essendo formalmente residenti in Germania, potessero fare rientro in Ucraina evitando le conseguenze del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità, ritenendo che il Tribunale del riesame avesse dato motivazione congrua e logica. La Corte ha condiviso la valutazione del riesame secondo cui non risultava, nella fattispecie concreta, il pericolo di fuga né l'impossibilità di esecuzione delle misure dall'Italia (le indagate risultavano residenti in Germania, Stato in cui è attivabile il mandato di arresto europeo; erano incensurate, collaborative, non avevano tentato la fuga, possedevano passaporti regolari e il veicolo era stato posto sotto vincolo). La presunzione di rilevanza delle esigenze cautelari in reati collegati al traffico di migranti è relativa e può essere superata da elementi contrari, come indicato nel caso. Di conseguenza l'ordinanza del Tribunale di Trieste è rimasta efficace e il ricorso del Procuratore non ha avuto successo.
Norme richiamate
Norma centrale sull'applicabilità delle misure cautelari e sulle esigenze di motivazione; il ricorso denunciava violazione del comma 3 (presunzioni e onere di motivazione) e dei criteri per il pericolo di fuga ex comma 1 (lett. b) e rischio di commissione di reati analoghi ex lett. c). La Corte ha richiamato che la presunzione di necessità della custodia per determinati reati è relativa e può essere superata da elementi concreti contrari.
art. 12 d.lgs. 286/1998 (disposizioni sul traffico di migranti)
Articolo relativo al reato contestato (ingresso clandestino/traffico di migranti); la gravità degli indizi per tali reati può creare una presunzione di esigenze cautelari, ma tale presunzione è relativa e soggetta a valutazione concreta.
Concorso di persone nel reato: norma evocata nella descrizione dei fatti costituisce il fondamento del concorso tra più soggetti nell'illecito.
art. 51, comma 3‑bis, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla sussistenza di gravi indizi per reati che comportano presunzioni cautelari; la Corte ribadisce che tale presunzione è relativa e valutabile alla luce degli elementi specifici del caso.
Massime di principio
- La presunzione di necessità della custodia cautelare per reati di tratta/traffico di migranti è relativa: può essere superata se emergono elementi concreti che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari (es. stabile residenza in uno Stato che esegue il mandato d'arresto europeo, collaborazione, assenza di precedenti, mezzi per allontanarsi sequestrati).
- Nel valutare il pericolo di fuga per soggetti stranieri temporaneamente in Italia è necessario un giudizio prognostico articolato che consideri condizioni di vita, legami stabili, documentazione di viaggio (ma il mero possesso di passaporto non è di per sé decisivo) e l'effettiva eseguibilità delle decisioni italiane nello Stato di appartenenza.
- La proporzionalità e il principio del 'minore sacrificio necessario' impongono che il giudice adotti la misura cautelare meno afflittiva idonea a soddisfare le esigenze cautelari: misure diverse dalla custodia in carcere possono essere adeguate anche per reati gravi se supportato da motivazione concreta.
- Chi impugna in Cassazione deve rivolgersi specificamente e confrontarsi con la motivazione del giudice di merito: ricorsi generici o aspecifici rischiano l'inammissibilità.
- Elementi fattuali concreti e recenti (uso di documenti falsi, precedenti, tentativi reali di allontanamento, mancanza di esecutività del mandato d'arresto nello Stato d'origine) assumono rilevanza decisiva nella valutazione del pericolo di fuga.
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