Sentenza del 15/01/2024 n. 1459 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Como relativa a un avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale su una compravendita di terreno (valore accertato €232.849, prezzo dichiarato €75.900). Il ricorso, affidato a nove motivi, censurava in particolare: l'uso del metodo comparativo da parte dell'Ufficio; la mancata allegazione dell'atto di comparazione agli avvisi; la possibilità per il giudice di rideterminare il valore con metodo diverso da quello dell'Amministrazione; la legittimità dell'utilizzo dei valori OMI e della documentazione esibita dall'Ufficio; l'inversione dell'onere della prova rispetto all'art. 2697 c.c.; e la valutazione e considerazione della perizia giurata depositata dai ricorrenti (presunta non omogenea per mappali ed epoca).
La decisione
Prima dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dal difensore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia (art. 390 c.p.c.), rilevando che la rinuncia è rituale e che, conseguentemente, nulla si dispone in ordine alle spese giudiziali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (sanzione/contributo in caso di ricorso non vittorioso) trattandosi di estinzione per rinuncia e non di soccombenza. Non è stata quindi decisa la controversia nel merito.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
Norma invocata con riferimento ai criteri di valutazione per le imposte di registro; nel procedimento la questione relativa all'adeguatezza della motivazione dell'Ufficio su base comparativa è stata sollevata ma non decisa in Cassazione per via della rinuncia.
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52
Richiamata rispetto agli obblighi documentali e probatori dell'Amministrazione in materia di rettifiche di valore; il conflitto su chi debba fornire certe prove è stato oggetto di doglianza ma non è stato risolto nel merito.
legge 27 luglio 2012, n. 212, art. 7
Richiamata in relazione ai diritti di difesa e alle garanzie procedurali fiscali; i ricorrenti hanno dedotto irregolarità procedurali nell'operato dell'Ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3
Fondamento normativo dei motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e vizi di motivazione. I ricorrenti hanno impugnato decisioni di merito con riferimento a questa norma; la Corte non è però entrata nel merito per la rinuncia.
Richiamato con riguardo all'attività peritale e alla possibilità di utilizzare metodi estimativi diversi; la doglianza verteva sulla legittimità di una valutazione 'mista' diversa da quella dell'Amministrazione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Norma processuale tributaria evocata in relazione alla nomina e valutazione delle prove peritali; il profilo è stato sollevato ma non deciso.
Richiesta dagli appellanti come principio sull'onere della prova (chi afferma deve provare). I ricorrenti sostenevano che l'Amministrazione non avesse assolto il proprio onere di provare il maggior valore; la Corte non ha statuito sul punto per effetto dell'estinzione.
legge comunitaria 2008, art. 24, comma 5 lett. f) e comma 6
art. 24, comma 5, lett. f e comma 6
Richiamata a supporto di profili probatori e valutativi connessi alle stime; la questione non è stata definita sostanzialmente dalla Corte.
Costituzione, art. 111
Richiamato con riferimento alla garanzia di ragionevole durata del processo e al contraddittorio; i ricorrenti ne hanno dedotto vizio motivazionale nella sentenza impugnata.
art. 390, secondo e terzo comma
Applicata per affermare la ritualità della rinuncia: la rinuncia proposta prima della pubblica udienza e accettata dalla controparte è valida e determina l'estinzione del giudizio.
Richiamato per escludere la regolamentazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia accettata, come avvenuto nel procedimento.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha ritenuto tale norma non applicabile alla fattispecie poiché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di soccombenza: pertanto non è dovuto il versamento aggiuntivo del contributo unificato per il ricorso "non vittorioso".
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Riferimento normativo che ha introdotto modifiche collegate all'art. 13 del DPR 115/2002; la Corte ha citato la giurisprudenza per escludere l'applicazione della sanzione nei casi di estinzione per rinuncia.
Richiamato in relazione alla motivazione e al vizio della motivazione della decisione impugnata; la questione era tra i motivi di cassazione ma non è stata decisa.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, effettuata prima della pubblica udienza e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento (art. 390 c.p.c.) e impedisce che la Corte decida sulle questioni di merito.
- L'estinzione per rinuncia non equivale a soccombenza: non si applicano automaticamente le misure sanzionatorie previste per i ricorsi "non vittoriosi" (es. art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002).
- In controversie su rettifica di valore per imposte di registro, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente la rettifica (esponendo metodo e confronti utilizzati); tuttavia, in mancanza di decisione di merito resta cruciale predisporre prove documentali complete (perizie giurate, atti di comparazione, indicazione precisa di mappali e date).
- L'onere della prova in materia di rettifiche di valore è centrale: l'Amministrazione è chiamata a dimostrare il maggior valore accertato, mentre il contribuente deve fornire elementi (perizia giurata aggiornata e riferita ai mappali oggetto) per contestare l'accertamento.
- I valori OMI e gli atti comparativi possono essere utilizzati dall'Ufficio per motivare accertamenti, ma la loro utilizzazione richiede chiarezza e congruenza rispetto all'immobile specifico; la mancata omogeneità temporale o catastale delle perizie può essere contestata dal contribuente.
- Procedimentalmente, prima di rinunciare a un gravame è opportuno valutare le conseguenze (sulle spese, sul contributo unificato e sulla possibilità di rinnovare argomentazioni mai decise): la rinuncia estingue il processo senza pronuncia sul merito.
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