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Sentenza

Sentenza del 15/01/2024 n. 1459 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Como relativa a un avviso di rettifica e liquidazione per imposte di registro, ipotecaria e catastale su una compravendita di terreno (valore accertato €232.849, prezzo dichiarato €75.900). Il ricorso, affidato a nove motivi, censurava in particolare: l'uso del metodo comparativo da parte dell'Ufficio; la mancata allegazione dell'atto di comparazione agli avvisi; la possibilità per il giudice di rideterminare il valore con metodo diverso da quello dell'Amministrazione; la legittimità dell'utilizzo dei valori OMI e della documentazione esibita dall'Ufficio; l'inversione dell'onere della prova rispetto all'art. 2697 c.c.; e la valutazione e considerazione della perizia giurata depositata dai ricorrenti (presunta non omogenea per mappali ed epoca).

La decisione

Prima dell'udienza pubblica i ricorrenti hanno depositato rinuncia al ricorso, accettata dal difensore dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha dichiarato estinto il procedimento per rinuncia (art. 390 c.p.c.), rilevando che la rinuncia è rituale e che, conseguentemente, nulla si dispone in ordine alle spese giudiziali. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 (sanzione/contributo in caso di ricorso non vittorioso) trattandosi di estinzione per rinuncia e non di soccombenza. Non è stata quindi decisa la controversia nel merito.

Norme richiamate

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3

    Norma invocata con riferimento ai criteri di valutazione per le imposte di registro; nel procedimento la questione relativa all'adeguatezza della motivazione dell'Ufficio su base comparativa è stata sollevata ma non decisa in Cassazione per via della rinuncia.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52

    Richiamata rispetto agli obblighi documentali e probatori dell'Amministrazione in materia di rettifiche di valore; il conflitto su chi debba fornire certe prove è stato oggetto di doglianza ma non è stato risolto nel merito.

  • legge 27 luglio 2012, n. 212, art. 7

    Richiamata in relazione ai diritti di difesa e alle garanzie procedurali fiscali; i ricorrenti hanno dedotto irregolarità procedurali nell'operato dell'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento normativo dei motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e vizi di motivazione. I ricorrenti hanno impugnato decisioni di merito con riferimento a questa norma; la Corte non è però entrata nel merito per la rinuncia.

  • art. 102 cod. proc. civ.

    Richiamato con riguardo all'attività peritale e alla possibilità di utilizzare metodi estimativi diversi; la doglianza verteva sulla legittimità di una valutazione 'mista' diversa da quella dell'Amministrazione.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Norma processuale tributaria evocata in relazione alla nomina e valutazione delle prove peritali; il profilo è stato sollevato ma non deciso.

  • art. 2697 cod. civ.

    Richiesta dagli appellanti come principio sull'onere della prova (chi afferma deve provare). I ricorrenti sostenevano che l'Amministrazione non avesse assolto il proprio onere di provare il maggior valore; la Corte non ha statuito sul punto per effetto dell'estinzione.

  • legge comunitaria 2008, art. 24, comma 5 lett. f) e comma 6

    art. 24, comma 5, lett. f e comma 6

    Richiamata a supporto di profili probatori e valutativi connessi alle stime; la questione non è stata definita sostanzialmente dalla Corte.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato con riferimento alla garanzia di ragionevole durata del processo e al contraddittorio; i ricorrenti ne hanno dedotto vizio motivazionale nella sentenza impugnata.

  • cod. proc. civ., art. 390

    art. 390, secondo e terzo comma

    Applicata per affermare la ritualità della rinuncia: la rinuncia proposta prima della pubblica udienza e accettata dalla controparte è valida e determina l'estinzione del giudizio.

  • cod. proc. civ., art. 391

    Richiamato per escludere la regolamentazione delle spese giudiziali in caso di rinuncia accettata, come avvenuto nel procedimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha ritenuto tale norma non applicabile alla fattispecie poiché la pronuncia è di estinzione per rinuncia e non di soccombenza: pertanto non è dovuto il versamento aggiuntivo del contributo unificato per il ricorso "non vittorioso".

  • legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Riferimento normativo che ha introdotto modifiche collegate all'art. 13 del DPR 115/2002; la Corte ha citato la giurisprudenza per escludere l'applicazione della sanzione nei casi di estinzione per rinuncia.

  • cod. proc. civ., art. 132

    Richiamato in relazione alla motivazione e al vizio della motivazione della decisione impugnata; la questione era tra i motivi di cassazione ma non è stata decisa.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, effettuata prima della pubblica udienza e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del procedimento (art. 390 c.p.c.) e impedisce che la Corte decida sulle questioni di merito.
  • L'estinzione per rinuncia non equivale a soccombenza: non si applicano automaticamente le misure sanzionatorie previste per i ricorsi "non vittoriosi" (es. art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002).
  • In controversie su rettifica di valore per imposte di registro, l'Amministrazione deve motivare adeguatamente la rettifica (esponendo metodo e confronti utilizzati); tuttavia, in mancanza di decisione di merito resta cruciale predisporre prove documentali complete (perizie giurate, atti di comparazione, indicazione precisa di mappali e date).
  • L'onere della prova in materia di rettifiche di valore è centrale: l'Amministrazione è chiamata a dimostrare il maggior valore accertato, mentre il contribuente deve fornire elementi (perizia giurata aggiornata e riferita ai mappali oggetto) per contestare l'accertamento.
  • I valori OMI e gli atti comparativi possono essere utilizzati dall'Ufficio per motivare accertamenti, ma la loro utilizzazione richiede chiarezza e congruenza rispetto all'immobile specifico; la mancata omogeneità temporale o catastale delle perizie può essere contestata dal contribuente.
  • Procedimentalmente, prima di rinunciare a un gravame è opportuno valutare le conseguenze (sulle spese, sul contributo unificato e sulla possibilità di rinnovare argomentazioni mai decise): la rinuncia estingue il processo senza pronuncia sul merito.

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