Sentenza del 15/01/2024 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di verifiche l'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione delle prestazioni rese dalla X: sosteneva che la X non fosse assimilabile alle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi del D.lgs. 276/2003 e che, quindi, tutte le prestazioni fatturate dovessero essere assoggettate a IVA ed incluse nella base imponibile IRAP. La X emetteva fatture con voci distinte (una voce 'fornitura lavoro per avviamento' fuori campo IVA e una voce 'corrispettivo fornitura lavoro' imponibile) e impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni 2014 e 2015 innanzi alla CTP, deducendo errato inquadramento giuridico, errata determinazione del costo del lavoro, violazione della normativa IRAP, eventuale non imponibilità IVA delle operazioni portuali e, in via subordinata, la disapplicazione delle sanzioni.
La decisione
Le CTP accoglievano i ricorsi della X. Gli appelli dell'Agenzia delle Entrate sono stati respinti. La Corte, richiamando l'art.17 della legge 84/1994 e l'art.86, comma 5 del D.lgs. 276/2003, nonché il parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che ha qualificato sostanzialmente l'attività della X come fornitura di lavoro temporaneo assimilabile alle agenzie di somministrazione, ha ritenuto legittima l'esclusione dalla base imponibile IVA e l'esclusione dall'imponibilità ai fini IRAP delle prestazioni rese dalla X. Di conseguenza gli appelli sono rigettati e le sentenze di primo grado confermate; le spese del grado sono compensate.
Norme richiamate
Legge 28 gennaio 1994, n. 84 (art. 17)
"Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi dell'articolo 16, comma 3. La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo è disciplina speciale. Le Autorità di sistema portuale ... autorizzano l'erogazione delle prestazioni ... da parte di una impresa, la cui attività deve essere esclusivamente rivolta alla fornitura di lavoro temporaneo ..."
L'art.17 costituisce una disciplina speciale che autorizza imprese dedicate alla fornitura di lavoro portuale temporaneo; il requisito dell'autorizzazione e l'esclusività dell'attività sono centrali per l'inquadramento giuridico delle imprese operanti nei porti.
Legge 14 febbraio 2003, n. 30 e D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (art. 86, comma 5)
"Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 ... i riferimenti che lo stesso articolo 17 fa alla Legge 24 giugno 1997, n. 196, si intendono riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al presente decreto"
Il comma 5 dell'art.86 collega espressamente la disciplina della somministrazione del D.lgs. 276/2003 con l'art.17 della legge 84/94: le imprese autorizzate ex art.17 sono assimilabili, per disciplina applicabile, alle agenzie di somministrazione di lavoro.
Parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Il Ministero, dopo analisi di giurisprudenza e norme, ha ritenuto che l'attività della X sia sostanzialmente inquadrabile come fornitura di lavoro temporaneo e che le imprese autorizzate ex art.17 risultino assimilabili alle agenzie di somministrazione; la Corte ha attribuito rilievo decisivo a tale parere in assenza di contestazioni specifiche dell'Amministrazione.
Normativa IVA e normativa IRAP applicabile alle agenzie di somministrazione
Secondo la disciplina generale applicabile alle agenzie di somministrazione, le prestazioni di somministrazione di lavoro, se rientranti nei presupposti normativi, non concorrono alla base imponibile IVA e possono non essere soggette a IRAP; la Corte ha ritenuto applicabile tale regime alle imprese art.17 debitamente autorizzate.
Massime di principio
- Imprese autorizzate ai sensi dell'art.17 della legge 84/1994 che svolgono, in via esclusiva o sostanziale, attività di fornitura di lavoro temporaneo nei porti possono essere assimilate alle agenzie di somministrazione ai sensi del D.lgs. 276/2003 (art.86, comma 5); tale assimilazione incide su IVA e IRAP.
- Se sussistono i requisiti (autorizzazione ex art.17, oggetto dell'attività diretto alla fornitura di lavoro temporaneo), le prestazioni possono essere escluse dalla base imponibile IVA e non rientrare nell'imponibile IRAP come avviene per le agenzie di somministrazione.
- La qualificazione sostanziale dell'attività prevale su un'analisi meramente formale: è importante documentare l'autorizzazione, la destinazione esclusiva dell'attività e la corrispondenza dei rapporti contrattuali con la disciplina della somministrazione.
- Il parere amministrativo ministeriale e la giurisprudenza consolidata hanno forte peso probatorio; l'Amministrazione finanziaria, ove contesta, deve formulare censure specifiche e argomentate per superare tali elementi di prova.
- Fatturazione con indicazione separata di voci (es. avviamento fuori campo IVA) è utile ma insufficiente da sola: occorre che i fatti e l'autorizzazione confermino la natura della prestazione.
- Rischio di esito opposto se l'impresa non è autorizzata ex art.17, svolge attività non esclusiva di fornitura di lavoro portuale o se la prestazione ha i requisiti di una prestazione di servizi imponibile (allora IVA e IRAP potrebbero essere dovute).
- In contenziosi simili è consigliabile acquisire e depositare l'autorizzazione portuale, i contratti con le imprese terminaliste, e – se disponibili – eventuali pareri ministeriali o documentazione giurisprudenziale di supporto.
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