Sentenza del 15/01/2024 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
ACCERTAMENTO CATASTALE - DOCFA - provvedimento - rettifica - motivazione - necessità - integrazione in giudizio - esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale d'appello ha ritenuto fondato l'appello della ricorrente per la totale assenza di motivazione dell'atto accertativo emesso d'ufficio e ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo il ricorso. Spese compensate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di una nuova determinazione di classamento e rendita catastale emessa d'ufficio il 27/08/2019, che rettificava una precedente DOCFA presentata il 06/05/2009 e validata dall'Ufficio il 01/12/2015. L'accertamento motivava la rettifica con una generica formula sulla conformita alle metodologie comparative e con uno stralcio indicante una rettifica per diversa distribuzione degli spazi interni, senza dettagliare elementi di discontinuita rispetto al classamento precedente, comparatori o trasformazioni specifiche. La ricorrente contestava la carenza motivazionale e altri profili formali e di merito.
Norme richiamate
art. 2, D.L. n. 16/1993
convertito in legge n. 75/1993
Disciplina la procedura DOCFA; la giurisprudenza distingue la procedura collaborativa DOCFA, dove la motivazione può risultare assolta mediante i dati comunicati dal contribuente, dallintervento dufficio che richiede motivazione più rigorosa.
D.M. 19 aprile 1994, n. 701
Regola aspetti tecnici della procedura DOCFA e dei termini; il Collegio osserva che il termine annuale richiamato non ha carattere perentorio a pena di decadenza salvo diversa previsione di legge.
art. 1, comma 335, Legge n. 211/2004
Norma citata per distinguere riclassamento su iniziativa dellUfficio da riassegnazioni derivanti da DOCFA: lintervento dufficio per modificare classamento preesistente esige motivazione approfondita che evidenzi gli elementi di discontinuità.
Cass. civ., n. 3111/2021
Giurisprudenza che afferma come, nellambito della procedura DOCFA collaborativa, la stima tecnica posta a fondamento della rendita sia conoscibile e pertanto la mancata riproduzione nel provvedimento non si traduca automaticamente in difetto di motivazione. Il Collegio ha però distinto il caso di specie, trattandosi di intervento dufficio.
Cass. civ., n. 22900/2017
Principio che vieta allAmministrazione di integrare in giudizio una motivazione carente nellatto impugnato e impone che le ragioni del riclassamento siano chiare nellavviso per delimitare lobiettivo del contenzioso.
Cass. civ., n. 2842/2020
Conferma che lattribuzione dufficio di un nuovo classamento richiede la specificazione se la variazione derivi da trasformazioni dellunita immobiliare o da una risistemazione dei parametri della microzona, indicando gli atti da cui tale revisione deriva.
Massime di principio
- Se lAgenzia procede a riclassamento dufficio deve motivare in modo dettagliato le ragioni della modifica, evidenziando gli elementi di discontinuità rispetto al classamento precedente.
- La motivazione deve indicare se la variazione è determinata da trasformazioni edilizie dellunita immobiliare oppure da una revisione dei parametri della microzona, con riferimento agli atti che hanno determinato tale revisione.
- Una formula generica che richiami metodologie comparative senza indicare comparatori, parametri o trasformazioni concrete è insufficiente e può determinare lannullamento dellatto.
- Non è ammessa lintegrazione della motivazione dellatto da parte dellAmministrazione in sede di giudizio: le ragioni addotte nel contesto processuale non possono sostituire quelle dovute nellavviso impugnato.
- La procedura DOCFA presentata dal contribuente ha natura collaborativa e in quel contesto la motivazione può essere meno articolata; invece, lattribuzione dufficio successiva impone un obbligo motivazionale più stringente.
- Il mero decorso del tempo tra validazione DOCFA e intervento dufficio non elimina lobbligo di motivare: anzi, un lungo intervallo può rendere più necessaria una motivazione puntuale sulle ragioni del mutamento.
- La mancanza di un contraddittorio preventivo non esonera lAmministrazione dallobbligo di motivare latto dufficio; il diritto di difesa del contribuente non può essere garantito mediante motivazioni tardive in giudizio.
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