Sentenza del 15/01/2024 n. 1392 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione e sanzioni amministrative (totale Euro 1.022.260,00) relative alla costituzione di pegno su quote di SRL mediante scrittura privata autenticata (24/09/2012). In primo grado i ricorsi originari erano stati accolti; la CTR Campania ha invece riformato accogliendo in parte l'appello dell'Agenzia e parzialmente l'appello incidentale di Cargill, ritenendo che solo una delle transazioni dovesse assoggettarsi all'imposta di registro e quantificando un residuo da tassare pari a Euro 2.056.617,00. Successivamente la coobbligata Perseveranza Spa ha chiesto e ottenuto la definizione agevolata (in separato procedimento) e ha pagato l'importo; Cargill ha depositato la documentazione per avvalersene; l'Agenzia delle Entrate ha chiesto la dichiarazione di estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere in ragione della definizione agevolata e del relativo pagamento da parte di Perseveranza Spa, estendendo l'effetto anche ai coobbligati solidali (Cargill e A.A. di Navigazione). Le spese giudiziali sono poste a carico di chi le ha anticipate. Non è dovuto il 'doppio contributo unificato', essendo misura applicabile solo in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del gravame.
Norme richiamate
D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136
art. 6, comma 10; art. 6, comma 14
Art. 6 comma 10 consente, nelle procedure giudiziali, la sospensione e l'avvalersi della definizione agevolata; art. 6 comma 14 estende gli effetti della definizione agevolata anche ai coobbligati solidali in relazione allo stesso titolo, determinando la cessazione della materia del contendere anche per essi.
Disciplina del contributo unificato e giurisprudenza della Cassazione
Secondo la Cassazione il 'doppio contributo unificato' è applicabile soltanto nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame; non si applica in caso di estinzione del procedimento per definizione agevolata, trattandosi di una misura a carattere sanzionatorio non estendibile per analogia.
Massime di principio
- La definizione agevolata, una volta richiesta e pagata da uno dei coobbligati solidali, può determinare l'estinzione della controversia anche per gli altri coobbligati, ai sensi dell'art. 6 comma 14 del D.L. 119/2018.
- Per avvalersi della definizione agevolata in corso di causa è opportuno depositare la documentazione probatoria e chiedere la sospensione del processo (art. 6 comma 10) prima che il giudice decida sul merito.
- L'estinzione per definizione agevolata produce cessazione della materia del contendere e rende improcedibile una pronuncia di merito: il giudice dichiarerà l'estinzione e non si pronuncerà sulle questioni sostanziali.
- Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la definizione agevolata non comporta automaticamente la riassegnazione delle spese.
- Non va applicato il 'doppio contributo unificato' quando la causa si estingue per definizione agevolata, perché quella sanzione è prevista solo in caso di esito negativo del gravame (rigetto/inammissibilità/improcedibilità).
- In controversie tributarie con più coobbligati solidali, la soluzione praticabile è valutare tempestivamente la definizione agevolata e coordinare il deposito della prova di pagamento per ottenere l'estinzione anche per i coobbligati non paganti, se la normativa lo consente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 55 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 34 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 76 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 8 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 1376 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 15 gen 2024Sentenza del 15/01/2024 n. 1419 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →