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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17459/2022 del 30/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha confermato la decisione d'appello che aveva negato l'usucapione e aveva escluso il diritto all'indennità per le migliorie del fondo. Ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia riguarda un terreno agricolo sito in agro di Sabaudia. La società proprietaria, che lo aveva acquistato all'esito di pubblico incanto, conveniva in giudizio l'occupante del fondo chiedendone il rilascio e il risarcimento del danno. Il convenuto si opponeva sostenendo di aver acquistato la proprietà per usucapione; in subordine domandava l'indennità per le migliorie apportate al fondo, assumendo di essere entrato nel bene in forza di un contratto di affitto con il precedente proprietario. Il Tribunale aveva accolto sia la domanda principale sia la riconvenzionale subordinata. In appello, la Corte territoriale ha invece rigettato l'impugnazione del convenuto e accolto quella della società, escludendo il diritto all'indennità per migliorie. Nel ricorso per cassazione l'erede del convenuto ha dedotto: 1) violazione delle norme sull'usucapione e sul possesso, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato il suo dante causa come detentore e non avesse valorizzato elementi da cui desumere l'interversione del possesso, anche alla luce di denunce penali della controparte; 2) violazione dell'art. 1150 c.c., assumendo che il diritto all'indennità per i miglioramenti spetterebbe al possessore anche di mala fede; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sul processo civile, contestando che la prova documentale/tecnica delle migliorie fosse stata ingiustamente ritenuta insufficiente nonostante la mancata contestazione della consulenza di parte. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio per cui, ai fini dell'usucapione, la coltivazione del fondo non basta a dimostrare il possesso uti dominus e occorrono univoci indizi dell'interversione; ha ritenuto infondati gli altri due motivi, osservando che la prova delle migliorie era stata affidata a una relazione tecnica di parte priva di autonomo valore probatorio, peraltro contestata dalla controparte, e che il giudice di merito aveva legittimamente disatteso tale elaborato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Ai fini dell'usucapione, chi la invoca deve provare in modo rigoroso il possesso utile per il tempo richiesto; la mera coltivazione o utilizzazione del fondo non è sufficiente se non accompagnata da elementi univoci dai quali desumere il possesso uti dominus.
  • Quando il soggetto ha iniziato a godere del bene in forza di un titolo di detenzione, il passaggio al possesso richiede un'interversione esteriorizzata da comportamenti inequivoci, non potendo consistere in una mera intenzione interna o nel semplice inadempimento del rapporto originario.
  • La valutazione della sussistenza del possesso e dell'interversione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità.
  • La consulenza o relazione tecnica di parte è una mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio; il giudice può disattenderla senza confutarne analiticamente il contenuto se la propria ricostruzione è fondata su elementi incompatibili con essa e, se del caso, sulla consulenza del proprio ausiliario.
  • Per ottenere l'indennità per miglioramenti del fondo occorre allegare e provare in modo adeguato sia l'esecuzione delle opere sia i presupposti di legge; una prova tecnica di parte non idonea o contestata può non essere sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito sotto le sembianze della violazione di legge o del vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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