Cassazione Civile, Ordinanza n. 29273/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La controversia nasce dal giudizio promosso davanti alla Corte d'appello per ottenere il riconoscimento in Italia, ex artt. 64 e 67 della L. 218/1995, di una serie di decisioni emesse da organi arbitrali della Federazione Russa: la sentenza che aveva dichiarato il fallimento dell'imprenditore individuale, la sentenza di nomina del curatore, una sentenza successiva che aveva accertato il potere del curatore di ricercare beni all'estero e il provvedimento che autorizzava la vendita forzata di un immobile sito in Italia. La Corte d'appello aveva ritenuto sussistenti i requisiti del riconoscimento e aveva dichiarato la legittimazione del curatore ad agire in Italia sul bene. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per difetto/inesistenza della notifica del ricorso introduttivo e lesione del contraddittorio, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del giudizio di delibazione; 2) violazione delle norme sulla giurisdizione italiana, assumendo che il convenuto, residente in Italia, avrebbe dovuto radicare la giurisdizione del giudice italiano; 3) violazione delle norme sul riconoscimento dei provvedimenti stranieri di fallimento, per mancanza di convenzione internazionale e per asserita elusione delle garanzie dell'esecuzione immobiliare italiana; 4) violazione dell'art. 67 L. 218/1995, perché il provvedimento di autorizzazione alla vendita non avrebbe natura decisoria idonea al giudicato; 5) violazione dell'art. 46 L. 218/1995 per contrarietà all'ordine pubblico, poiché il fallimento avrebbe colpito una persona fisica e non un imprenditore individuale, istituto non previsto dall'ordinamento italiano. In memoria il ricorrente ha anche dedotto la sopravvenuta sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per la destituzione del curatore estero, ma senza rinunciare al ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di delibazione non fosse inesistente, ma al più nulla, perché l'avviso risultava comunque depositato all'indirizzo di residenza del destinatario; ha inoltre escluso che fosse stata fornita prova dell'incolpevole mancata conoscenza del processo, necessaria per l'impugnazione tardiva del contumace involontario. Le ulteriori doglianze sono rimaste assorbite dalla declaratoria di inammissibilità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese.
Norme richiamate
Norma richiamata come base del procedimento introduttivo davanti alla Corte d'appello per il riconoscimento dei provvedimenti stranieri.
art. 30 D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150
Richiamato come disciplina processuale applicata al giudizio di attuazione del riconoscimento.
Norma evocata per il riconoscimento e l'attuazione in Italia di sentenze straniere in materia di fallimento e per il tema della legittimazione del curatore straniero ad agire sui beni in Italia.
Applicata dalla Corte d'appello quale base per il riconoscimento automatico di sentenze straniere non contrastanti con i requisiti di legge.
Richiamato dal ricorrente come parametro di controllo della compatibilità con l'ordine pubblico del riconoscimento delle sentenze straniere.
"La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia"
Richiamato dal ricorrente per sostenere la giurisdizione del giudice italiano; la Corte non lo applica nel senso preteso dal ricorrente perché la controversia riguarda il riconoscimento di una sentenza straniera.
Utilizzato per valutare l'ammissibilità dell'impugnazione tardiva del contumace involontario e la necessità di provare l'incolpevole mancata conoscenza del processo.
Richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta del ricorso introduttivo.
art. 8 L. 20 novembre 1982, n. 890
Interpretato nel senso che, nel caso di mancato recapito per assenza del destinatario, l'avviso può essere legittimamente immesso nella cassetta della corrispondenza senza obbligo di specificare la modalità concreta del rilascio.
Evocato indirettamente nella parte motivazionale sulla ripartizione dell'onere della prova circa la mancata conoscenza del processo.
Massime di principio
- Ai fini dell'impugnazione tardiva del contumace involontario, la parte che deduce il vizio della notificazione dell'atto introduttivo deve allegare e provare non solo il vizio notificatorio, ma anche che da quel vizio sia derivata l'effettiva e incolpevole ignoranza del processo; se non si tratta di inesistenza della notifica, opera una presunzione di conoscenza che il ricorrente deve vincere con specifica prova.
- La notificazione eseguita a mezzo posta all'indirizzo di residenza del destinatario non è inesistente per il solo fatto che l'avviso non rechi ulteriori specificazioni interne dell'abitazione o che sia contestata la corretta collocazione materiale dell'avviso, quando risulti comunque il deposito all'indirizzo riferibile al destinatario.
- Nella notificazione postale, l'omissione dell'indicazione di dettagli come interno o piano è irrilevante se il destinatario è individuato correttamente tramite via e numero civico e il giudice di merito accerta in fatto che l'atto sia stato recapitato nell'esatto edificio o appartamento.
- Il riconoscimento in Italia di provvedimenti stranieri di fallimento richiede la verifica dei presupposti previsti dalla legge di diritto internazionale privato, ma le censure che restano assorbite dall'inammissibilità dell'impugnazione non vengono esaminate nel merito.
- Per sostenere la contrarietà all'ordine pubblico di una decisione straniera non basta invocare la diversità di discipline rispetto al modello italiano; occorre dimostrare un effettivo contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, mentre la mera differenza terminologica o sistematica non è di per sé decisiva.
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