Cassazione Civile, Ordinanza n. 18491/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell’imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di una sentenza civile della Corte d’appello di Bologna. La società contribuente aveva impugnato l’atto sostenendo, tra l’altro, che fosse illegittimo per difetto di motivazione, in particolare per omessa allegazione del provvedimento giudiziario richiamato. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello della contribuente ritenendo necessaria l’allegazione della sentenza. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 7 L. 212/2000, dell’art. 3 L. 241/1990 e dell’art. 54 d.P.R. 131/1986, sostenendo che l’avviso conteneva già tutti gli elementi idonei a far comprendere la pretesa fiscale, senza necessità di allegare la sentenza registrata. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’impianto della decisione di merito e ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha affermato che, in tema di imposta di registro su atti giudiziari, l’obbligo di motivazione dell’avviso di liquidazione è soddisfatto quando l’atto indichi la data e il numero della sentenza, la base imponibile e gli elementi necessari a identificare con precisione il titolo tassato, senza che sia sempre necessaria l’allegazione materiale del provvedimento, se risulti certo o presumibile che il contribuente ne conosca già il contenuto. Poiché nel caso concreto l’avviso conteneva indicazioni sufficientemente specifiche da consentire l’esatta individuazione della sentenza, dell’aliquota applicata e delle ragioni del prelievo, la CTR ha commesso errore di diritto. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della società contribuente. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
l’obbligo di motivazione dell’atto tributario mira a garantire al contribuente il pieno e immediato esercizio del diritto di difesa; l’allegazione dell’atto richiamato non è necessaria quando l’avviso consenta già di comprendere compiutamente la pretesa e il contribuente abbia o possa avere conoscenza del provvedimento.
richiamato quale parametro generale di motivazione dell’atto amministrativo, ma la Corte valorizza la sufficienza di una motivazione per relationem concreta e completa.
l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro su atti giudiziari è valido se contiene gli elementi essenziali per identificare il provvedimento tassato e la base imponibile; non è automaticamente illegittimo se non allega la sentenza.
il ricorso per cassazione è stato proposto per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, la motivazione dell’avviso di liquidazione è sufficiente quando l’atto consenta di individuare con precisione il titolo imponibile, la base imponibile e il criterio di tassazione, così da rendere comprensibile la pretesa fiscale.
- L’allegazione materiale della sentenza o del decreto ingiuntivo richiamati non costituisce requisito indefettibile dell’avviso se il contribuente sia già in grado, o possa ragionevolmente essere in grado, di conoscere il contenuto dell’atto tassato.
- La nullità o illegittimità per difetto di motivazione non può essere affermata in via automatica e formalistica, ma solo quando la carenza impedisca effettivamente la difesa del contribuente o lo costringa a un’attività di ricerca tale da comprimere il termine di impugnazione.
- Quando la CTR fonda l’annullamento dell’avviso sull’assenza di allegazione, senza considerare che il contenuto dell’atto già consente l’identificazione del provvedimento e delle ragioni del prelievo, incorre in errore di diritto.
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