Cassazione Civile, Ordinanza n. 19296/2026 del 11/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiato)
La controversia
Un pedone agiva contro un Comune chiedendo il risarcimento dei danni per una caduta avvenuta su una scalinata pubblica, che sarebbe stata causata da un gradino dissestato. Il Tribunale accoglieva la domanda e la Corte d’appello confermava. Il Comune ricorreva in cassazione con tre motivi: con il primo deduceva violazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., sostenendo che la disattenzione dell’utente della strada avrebbe dovuto essere valorizzata, almeno ai fini della graduazione della responsabilità, e che la condotta del danneggiato poteva integrare caso fortuito, soprattutto perché le condizioni del gradino sarebbero state visibili; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 2051 e 1227 c.c., ribadendo che la disattenzione del danneggiato era stata trascurata; con il terzo motivo deduceva formalmente violazione dell’art. 112 c.p.c., ma in concreto lamentava una motivazione solo apparente e l’asserita mancata considerazione delle contestazioni sulle risultanze peritali e documentali, in particolare sul nesso tra la caduta e le lesioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibile/infondato il terzo per genericità e per difetto di specificità. La decisione di merito è stata confermata: è rimasta ferma la condanna del Comune al risarcimento del danno e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La responsabilità da cosa in custodia è ricostruita come responsabilità oggettiva, fondata sul nesso causale tra cosa e danno; il custode può liberarsi provando il caso fortuito oppure la rilevanza causale esclusiva o concorrente della condotta del danneggiato o di un terzo, purché imprevedibile e inevitabile.
Il danneggiato deve provare la relazione di custodia e il nesso causale tra cosa e danno; spetta poi al custode allegare e provare il fattore interruttivo o riduttivo della responsabilità.
La colpa del danneggiato rileva come fatto idoneo a escludere o ridurre il risarcimento, ma deve essere specificamente allegata e provata, non potendo essere evocata in modo generico.
Il motivo che invoca il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia non può essere usato in modo solo formale se, nella sostanza, si lamenta una pretesa carenza motivazionale.
art. 366, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere l’esposizione specifica dei fatti e degli elementi necessari alla comprensione del motivo; la doglianza generica è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità per danno da cose in custodia ex art. 2051 c.c. il danneggiato deve provare solo la custodia e il nesso eziologico tra cosa e danno; il custode è tenuto a provare il caso fortuito o il fatto del danneggiato o del terzo con efficacia causale liberatoria.
- La mera allegazione di una possibile distrazione o disattenzione del danneggiato non è sufficiente a escludere o ridurre la responsabilità del custode: occorre una specifica e puntuale dimostrazione del comportamento colposo e della sua incidenza causale.
- In cassazione, i motivi devono essere specifici e autosufficienti: non basta invocare in astratto norme come gli artt. 2051 o 1227 c.c. senza indicare con precisione i fatti rilevanti e le ragioni della censura.
- Il giudice di merito, una volta ritenuto provato il fatto costitutivo della domanda sulla base delle prove raccolte, non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomento difensivo della parte soccombente, purché la motivazione dia conto del percorso logico decisivo.
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