Cassazione Penale, Sentenza n. 34025/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale per mancanza dello svolgimento, da parte del detenuto, del programma di osservazione/riabilitazione della durata di un anno richiesto per il reato di cui all'art. 609-quater c.p.; il ricorrente sostiene che il periodo di osservazione svolto presso la Cooperativa sociale XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (settembre 2023) sotto la conduzione di una psicologa psicoterapeuta e di una criminologa sia equipollente a quello "inframurario" richiesto dall'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen., e che la congiunzione "anche" nel testo normativo autorizzi osservazioni svolte all'esterno dell'istituto; in via subordinata deduce conflitto di costituzionalità con gli artt. 3 e 27 Cost.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che l'art. 4-bis, comma 1-quater, Ord. pen. richiede un'"osservazione scientifica della personalità" collegiale per almeno un anno come presupposto necessario e non surrogabile per la concessione dei benefici (fra cui l'affidamento in prova) per i reati elencati, ivi compreso l'art. 609-quater c.p., e che tale osservazione debba essere svolta inframuralmente nell'Istituto di pena, potendosi eventualmente avvalere "anche" di esperti esterni ma non sostituendoli; la valutazione di equivalenza del percorso svolto all'esterno non è stata provata dal ricorrente. La questione di legittimità costituzionale è stata ritenuta manifestamente infondata e irrilevante. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali (richiamato art. 616 c.p.p.) e il provvedimento confermato.
Norme richiamate
comma 1-ter, comma 1-quater, comma 1-quinquies
Stabilisce il divieto/limitazione dei benefici per taluni reati; il comma 1-quater impone un'osservazione scientifica collegiale della personalità per almeno un anno come condizione necessaria e non sostituibile per l'accesso ai benefici (compreso l'affidamento in prova) per i reati indicati, e tale osservazione deve essere svolta inframuralmente; il comma 1-quinquies prevede, per reati commessi in danno di minori, la valutazione della partecipazione al programma di riabilitazione specifica (art. 13-bis) ai fini della concessione dei benefici.
Indica le figure professionali esterne (psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria, criminologia clinica, mediatori culturali, interpreti) che l'Amministrazione penitenziaria può avvalersi; tali esperti possono integrare ma non sostituire l'osservazione inframuraria sotto la responsabilità e il coordinamento del direttore dell'istituto.
Predisposto per il trattamento psicologico specifico dei condannati per reati sessuali in danno di minori; la partecipazione a tale trattamento è valutabile ai fini dell'accesso ai benefici secondo l'art. 4-bis, comma 1-quinquies.
Reato posto a titolo esecutivo: il provvedimento riguarda detenuti condannati per tale reato, che rientra fra quelli per i quali opera la disciplina più rigorosa dell'art. 4-bis.
d.l. n. 11/2009 (conv. legge n. 39/2009)
Fonti normative che hanno introdotto i commi rilevanti dell'art. 4-bis (1-ter e 1-quater) relativi alle modalità di accesso ai benefici per i reati ostativi.
Ha introdotto il comma 1-quinquies e l'art. 13-bis, collegati alla disciplina dei trattamenti specifici per reati sessuali commessi in danno di minori (adeguamento alla Convenzione di Lanzarote).
art. 27 e 28 d.P.R. n. 230/2000
Disposizioni organizzative che attribuiscono al direttore dell'istituto la responsabilità e il coordinamento delle attività di osservazione e trattamento inframurarie; rafforzano l'idea che l'osservazione interna abbia caratteristiche e competenze non pienamente riproducibili all'esterno.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Norma sulla tutela dei dati personali che impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nel provvedimento diffuso.
artt. 3 e 27 Cost.
Richiamati dal ricorrente per una presunta violazione di uguaglianza e del fine rieducativo della pena; la Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata e irrilevante nel procedimento, non condividendo la tesi di illegittimità costituzionale.
Massime di principio
- Per i reati elencati nell'art. 4-bis la concessione di benefici (incl. affidamento in prova) richiede l'"osservazione scientifica collegiale" della personalità per almeno un anno, quale presupposto necessario e non facilmente surrogabile.
- L'osservazione richiesta dalla norma deve essere svolta inframuralmente nell'istituto di pena; la partecipazione di esperti esterni è prevista solo in integrazione e sotto la responsabilità del direttore dell'istituto, non in sostituzione.
- Un percorso esterno presso cooperative o centri non è automaticamente equipollente; chi invoca l'equipollenza deve fornire prove concrete e dettagliate che il contenuto, la durata, la collegialità e le figure professionali coinvolte siano pienamente sovrapponibili a quanto previsto dall'art. 4-bis e dall'art. 80 Ord. pen.
- Le censure di incostituzionalità riguardo al vincolo temporale minimo dell'osservazione sono difficilmente accolte se la norma appare proporzionata all'esigenza di tutela sociale e di prevenzione della recidiva nei reati più gravi.
- In casi analoghi, per massimizzare le chance di accesso ai benefici, è opportuno: 1) richiedere formalmente l'attivazione del programma inframurario; 2) documentare con precisione contenuti, durata e professionalità del percorso esterno e chiedere l'integrazione con esperti previsti dall'art. 80; 3) quando possibile, concordare con l'amministrazione penitenziaria modalità di osservazione che rispettino i requisiti normativi; 4) se il reato è commesso in danno di minori, valutare il ricorso all'art. 13-bis e alla valutazione prevista dal comma 1-quinquies.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33947/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33948/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33949/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33950/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33953/2025 del 16/10/2025
- Sentenza penale · 16 ott 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 33955/2025 del 16/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →