Sentenza del 19/01/2021 n. 576 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima 5/2021 REDDITO DI IMPRESA - Indagini finanziarie - Movimentazioni bancarie non giustificate su conti correnti intestati a società e soci - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Prova contraria a carico del contribuente - Contenuto - Doppia presunzione - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso cartella di pagamento per omissione nella presentazione di atti DOCFA/accatastamento. L'Ufficio del Territorio ha appellato sostenendo la correttezza dell'iter procedimentale relativo all'attribuzione e notifica della rendita catastale presunta (affissione albo pretorio e pubblicazione in G.U.) e la decorrenza dei termini di prescrizione, chiedendo l'accoglimento dell'appello.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c.: non ha prodotto copia del provvedimento amministrativo che avrebbe attribuito la rendita presunta all'immobile né la copia della G.U. di pubblicazione. Pur consentita la produzione di nuovi documenti in appello, l'Ufficio non ha fornito la prova della correttezza dell'iter notificatorio indispensabile per la conoscenza del contribuente e per l'esercizio del diritto di difesa. Condanna alle spese in favore del resistente.
Norme richiamate
Stabilisce l'obbligo del concessionario di chiamare in causa l'ente creditore; la mancata chiamata può rendere il concessionario responsabile delle conseguenze della lite. Nel caso, l'onere di chiamare in causa non è stato effettuato e costituisce elemento della controversia.
Consente la produzione di nuovi documenti in appello anche se non prodotti in primo grado; il Collegio ha confermato che la produzione in appello è ammessa, ma resta l'onere della parte che invoca fatti o notifiche di provarli documentalmente.
Principio dell'onere della prova: chi afferma un fatto deve provarlo. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non abbia assolto il proprio onere probatorio in ordine alla regolarità dell'iter notificatorio e attribuzione della rendita presunta.
Sentenza SS.UU. n. 16412/2007 (giurisprudenza)
Richiama il principio secondo cui la correttezza del procedimento impositivo richiede una sequenza ordinata di atti e notifiche per portare la pretesa tributaria nella sfera di conoscenza del contribuente, assicurando il diritto di difesa; in mancanza di prova del corretto svolgimento di tali atti, la pretesa non può essere ritenuta valida.
co. 36 art. 2 DL n. 262/2006 (Legge finanziaria 2007)
Normativa richiamata in relazione alla regolarizzazione delle rendite catastali attribuite agli immobili 'fantasma'; la sua applicazione è stata contestata dall'Ufficio ma non dimostrata documentalmente nel procedimento.
art. 76 co. 1 T.U. 131/1986
Richiamato dall'Ufficio in ordine alla prescrizione dei tributi speciali catastali; il Collegio ha però osservato che la questione di prescrizione non è decisiva se manca la prova dell'avvenuta notifica dell'atto prodromico.
Massime di principio
- La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa, ma non solleva la parte dall'onere di provare i fatti che assume: le mere affermazioni senza prova documentale sono insufficienti.
- L'onere della prova circa la regolarità dell'iter notificatorio e dell'attribuzione di rendita catastale grava sull'amministrazione che impugna la decisione favorevole al contribuente; la mancata produzione degli atti amministrativi pertinenti può determinare l'inammissibilità dell'appello o il suo rigetto.
- La correttezza del procedimento impositivo richiede una sequenza ordinata di atti e notifiche finalizzata a portare la pretesa tributaria nella sfera di conoscenza del contribuente; senza prova di tale processo il contribuente non può essere considerato informato.
- L'obbligo del concessionario di chiamare in causa l'ente impositore secondo art. 39 DLgs 112/1999 è rilevante; se tale obbligo non è adempiuto possono derivare responsabilità o inefficacia della notifica.
- Questioni di prescrizione o decadenza dei tributi non possono essere risolte favorevolmente per l'amministrazione se mancano le prove circa la data certa di registrazione o notifica che ne determinano la decorrenza.
- In controversie tributarie è essenziale documentare ogni passaggio procedurale che incida sui diritti di difesa del contribuente; l'assenza di documentazione probatoria in appello è spesso decisiva a favore del resistente.
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