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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 12 - Comm. Trib. Prov. Asti

Presenza di un'occupazione abusiva di un immobile - Esenzione dell'IMU - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha respinto il ricorso. È stato ritenuto che nessuna norma attribuisce all'occupazione abusiva di un immobile il valore di 'possesso' ai fini tributari né comporta che il proprietario sia privato del proprio diritto reale. Inoltre non sussistevano i requisiti di legge per riconoscere lo stato di inagibilità/inabitabilità previsto dall'art. 2 D.lgs. 504/1992; pertanto l'esenzione IMU non è applicabile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'esenzione IMU sostenendo che l'immobile fosse oggetto di occupazione abusiva e/o che risultasse inagibile/inabitabile ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 504/1992, e quindi soggetto a trattamento fiscale agevolato. Il motivo centrale del ricorso era che l'occupazione abusiva avrebbe reso inefficace il possesso del proprietario e quindi giustificato l'esenzione.

Norme richiamate

  • art. 2 D.lgs. 504/1992

    La norma relativa all'inagibilità/inabitabilità è stata interpretata restrittivamente: i requisiti previsti per ottenere eventuali agevolazioni fiscali non erano presenti e non possono essere sostituiti dall'elemento dell'occupazione abusiva. Inoltre non esiste nella normativa tributaria disposizione che faccia decorrere l'esenzione dal semplice fatto dell'occupazione illecita da parte di terzi.

Massime di principio

  • L'occupazione abusiva da parte di terzi non trasforma automaticamente lo stato giuridico dell'immobile ai fini fiscali: non determina il 'possesso' rilevante per esenzioni IMU.
  • Il proprietario non è considerato privo del proprio diritto reale salvo che ciò sia stabilito da norme o da un provvedimento che ne dichiari effettivamente la perdita; la mera impossibilità materiale di utilizzare l'immobile per occupazione abusiva non è sufficiente.
  • Per invocare l'esenzione per inagibilità o inabitabilità ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 504/1992 bisogna dimostrare i requisiti di legge e, se previsti, la relativa certificazione/accertamento: l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • Gli occupanti abusivi non possono ottenere o trasferire automaticamente benefici fiscali: le agevolazioni fiscali richiedono condizioni formali e sostanziali previste dalla legge.
  • In situazioni analoghe la strategia difensiva per il proprietario deve prevedere: (a) produzione di provvedimenti amministrativi o perizie che attestino inagibilità/inabitabilità secondo la legge; (b) azioni giudiziarie/di polizia per il ripristino della disponibilità materiale, ma non si può contare su automatismi fiscali derivanti dall'occupazione abusiva.

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