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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 2 - Comm. Trib. Prov. Alessandria

Agli avvisi di accertamento emessi sino all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014 non si applica retroattivamente la disciplina della rilevanza aifini IRAP dei rilievi in materia di transfer pricing.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente impugnava l'applicazione retroattiva, nei propri avvisi di accertamento emessi prima dell'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014, della nuova disciplina che riconduce alla rilevanza ai fini IRAP i rilievi in materia di transfer pricing (cd. modifiche all'art. 110 TUIR, commi 3, 7 e 9). Il motivo del ricorso era il richiamo al principio del legittimo affidamento del contribuente e la conseguente esclusione di efficacia retroattiva della norma.

La decisione

Il giudice ha accolto il principio del ricorrente: la disciplina introdotta dalla Legge di Stabilità 2014 relativa alla rilevanza ai fini IRAP dei rilievi di transfer pricing non può essere applicata retroattivamente agli avvisi di accertamento emessi anteriormente all'entrata in vigore della legge. L'art. 110, commi 3, 7 e 9 TUIR è stato ritenuto applicabile solo pro futuro, ossia ai periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della disposizione, in ragione del legittimo affidamento del contribuente. Inoltre è stata esclusa la possibilità di attribuire alla disposizione una portata interpretativa volta a operare retroattivamente per salvare la costituzionalità.

Norme richiamate

  • art. 110 TUIR, commi 3, 7 e 9

    Le modifiche introdotte sono rilevanti ai fini IRAP in materia di transfer pricing solo per i periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore della Legge di Stabilità 2014; non possono essere applicate retroattivamente in presenza di un legittimo affidamento del contribuente.

  • Legge di Stabilità 2014

    Non può essere utilizzata per estendere retroattivamente la rilevanza ai fini IRAP dei rilievi di transfer pricing relativi a periodi anteriori alla sua entrata in vigore; non è condivisibile una lettura interpretativa che ne conferisca efficacia retroattiva per motivi di conformazione costituzionale.

Massime di principio

  • Le modifiche normative che incidono sulla rilevanza fiscale di contestazioni (es. IRAP) si applicano, di regola, ai periodi d'imposta successivi all'entrata in vigore salvo espressa previsione di retroattività.
  • Il principio del legittimo affidamento del contribuente costituisce un limite all'applicazione retroattiva di nuove regole fiscali: il contribuente può confidare nell'assetto normativo vigente al momento in cui si è formato il proprio comportamento.
  • Non è automatico che una norma nuova possa essere interpretata in senso tale da produrre effetti retroattivi per evitare profili di illegittimità costituzionale; i giudici tendono a preferire l'applicazione prospettica quando ciò tutela l'affidamento dei contribuenti.
  • In materia di transfer pricing, le revisioni delle basi imponibili e i rilievi fiscali hanno effetti diversi a fini IRPEF/IRES e IRAP: le modifiche che estendono l'assoggettabilità ai fini IRAP non possono incidere su accertamenti già definiti se la norma è successiva.
  • Nelle impugnazioni contro avvisi emessi prima di modifiche normative rilevanti, è strategico per il contribuente invocare il legittimo affidamento e la mancanza di efficacia retroattiva della nuova disciplina.

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