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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IMU - Accertamento catastale - Notifica avviso a persona giuridica (art. 145 cpc) - Perfezionamento - CAN - Non necessità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di avvisi di accertamento IMU (annualità 2016) derivanti da rettifica catastale della rendita e delle superfici dell'immobile alberghiero. La società deduceva nullità della notifica della rettifica (notificata il 02/08/2013) perché l'atto sarebbe stato consegnato all'addetto alla reception senza che fosse inviata la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), sostenendo l'obbligatorietà della CAN in base all'art.7 legge 890/82 (modificata) e contestando inoltre la congruità della rendita (e vizi di motivazione degli avvisi). La società deduceva inoltre che l'errore originario sulle superfici fosse a suo favore e che la rendita corretta proposta dalla stessa fosse inferiore.

La decisione

L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto regolare la notifica del 02/08/2013 effettuata presso la sede della società a mani del dipendente addetto alla reception, applicando la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna ad un soggetto presente nella sede e qualificatosi come addetto alla ricezione è sufficiente a perfezionare la notifica ai sensi dell'art.145 c.p.c., salvo prova contraria da parte del destinatario. La CTR ha inoltre rilevato che la società era già a conoscenza della rendita per essere intervenuta in un precedente contenzioso (sent. CTR n.610/1/14), che la rendita definitiva del 2013 si era cristallizzata per mancata impugnazione nei termini, e che l'esistenza di abusi edilizi implica l'obbligo di pagamento IMU fino a sanatoria o ripristino. Condanna alle spese di grado per complessivi euro 1.500,00.

Norme richiamate

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione effettuata nella sede della persona giuridica a mani di un soggetto presente e che accetta l'atto è ritenuta valida; la forma della CAN non è sempre necessaria per il perfezionamento della notifica quando sussiste la presenza e il rapporto del consegnatario con la società.

  • art. 7 legge 890/82 (richiamata dalla parte appellante)

    L'appellante invocava la disciplina che distingue l'iter della CAN tra persone fisiche e giuridiche; la CTR non ha ritenuto la questione decisiva e ha seguito la giurisprudenza prevalente di Cassazione che non richiede sempre la CAN.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - ord. 12071/2016

    "che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza destinata alla società"

    Precedente interpretativo utilizzato per affermare che la consegna a un soggetto legato alla società è sufficiente a perfezionare la notifica senza necessità della CAN.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - sent. 26867/16, 1867/17, 3885/17 (ex multis)

    Consolidano il principio secondo cui la presenza del consegnatario nella sede sociale e l'accettazione dell'atto fanno sorgere la presunzione di regolare notifica; l'onere della prova contraria grava sulla persona giuridica.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione - ord. 8700/20 (orientamento isolato)

    Orientamento isolato che ritiene necessaria la CAN per la perfezione della notifica alla persona giuridica; la CTR non lo ha seguito in quanto contrastante con l'orientamento prevalente.

  • Cass. 1850/10

    Principio richiamato secondo cui la sussistenza di abusi edilizi non esonera dal pagamento di imposte come IMU fino alla rimozione o sanatoria delle opere; rilevante per l'obbligo tributario contestato.

Massime di principio

  • La notifica a una persona giuridica effettuata presso la sua sede a mani di un dipendente o soggetto presente e qualificatosi come addetto alla ricezione è, secondo la giurisprudenza prevalente, idonea a perfezionare la notificazione ex art.145 c.p.c.; la CAN non è sempre necessaria.
  • Sussiste una presunzione di regolare notificazione quando l'atto è consegnato nella sede sociale e il consegnatario accetta; grava sulla persona giuridica l'onere di provare l'insussistenza del potere o che non vi sia stata effettiva conoscenza.
  • La precedente partecipazione a contenziosi o accessi che dimostrino la conoscenza dell'atto o del classamento catastale indebolisce la doglianza di mancata notifica e legittima la cristallizzazione degli effetti dell'atto notificato se non tempestivamente impugnato.
  • L'impugnazione degli atti tributari è soggetta a termini; l'accesso agli atti e la conoscenza effettiva degli stessi fanno decorrere i termini di impugnazione: occorre verificare la tempestività del ricorso rispetto alla data di conoscenza/documentazione.
  • Anche se successivamente l'amministrazione rettifica o in parte accoglie istanze del contribuente, ciò non invalida automaticamente le pregresse notifiche o gli effetti già definiti se non è stata proposta impugnazione nei termini o dimostrata irregolarità nella notifica.
  • La presenza di abusi edilizi che interessano superfici imputate al contribuente può comportare comunque l'obbligo di corresponsione di IMU/TASI fino alla rimozione o regolarizzazione delle opere.

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