Sentenza del 19/01/2021 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IMU - Accertamento catastale - Notifica avviso a persona giuridica (art. 145 cpc) - Perfezionamento - CAN - Non necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento IMU (annualità 2016) derivanti da rettifica catastale della rendita e delle superfici dell'immobile alberghiero. La società deduceva nullità della notifica della rettifica (notificata il 02/08/2013) perché l'atto sarebbe stato consegnato all'addetto alla reception senza che fosse inviata la Comunicazione di Avvenuta Notifica (CAN), sostenendo l'obbligatorietà della CAN in base all'art.7 legge 890/82 (modificata) e contestando inoltre la congruità della rendita (e vizi di motivazione degli avvisi). La società deduceva inoltre che l'errore originario sulle superfici fosse a suo favore e che la rendita corretta proposta dalla stessa fosse inferiore.
La decisione
L'appello è stato rigettato. La Commissione ha ritenuto regolare la notifica del 02/08/2013 effettuata presso la sede della società a mani del dipendente addetto alla reception, applicando la prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui la consegna ad un soggetto presente nella sede e qualificatosi come addetto alla ricezione è sufficiente a perfezionare la notifica ai sensi dell'art.145 c.p.c., salvo prova contraria da parte del destinatario. La CTR ha inoltre rilevato che la società era già a conoscenza della rendita per essere intervenuta in un precedente contenzioso (sent. CTR n.610/1/14), che la rendita definitiva del 2013 si era cristallizzata per mancata impugnazione nei termini, e che l'esistenza di abusi edilizi implica l'obbligo di pagamento IMU fino a sanatoria o ripristino. Condanna alle spese di grado per complessivi euro 1.500,00.
Norme richiamate
art. 145 c.p.c.
La notificazione effettuata nella sede della persona giuridica a mani di un soggetto presente e che accetta l'atto è ritenuta valida; la forma della CAN non è sempre necessaria per il perfezionamento della notifica quando sussiste la presenza e il rapporto del consegnatario con la società.
art. 7 legge 890/82 (richiamata dalla parte appellante)
L'appellante invocava la disciplina che distingue l'iter della CAN tra persone fisiche e giuridiche; la CTR non ha ritenuto la questione decisiva e ha seguito la giurisprudenza prevalente di Cassazione che non richiede sempre la CAN.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - ord. 12071/2016
"che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza destinata alla società"
Precedente interpretativo utilizzato per affermare che la consegna a un soggetto legato alla società è sufficiente a perfezionare la notifica senza necessità della CAN.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - sent. 26867/16, 1867/17, 3885/17 (ex multis)
Consolidano il principio secondo cui la presenza del consegnatario nella sede sociale e l'accettazione dell'atto fanno sorgere la presunzione di regolare notifica; l'onere della prova contraria grava sulla persona giuridica.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione - ord. 8700/20 (orientamento isolato)
Orientamento isolato che ritiene necessaria la CAN per la perfezione della notifica alla persona giuridica; la CTR non lo ha seguito in quanto contrastante con l'orientamento prevalente.
Cass. 1850/10
Principio richiamato secondo cui la sussistenza di abusi edilizi non esonera dal pagamento di imposte come IMU fino alla rimozione o sanatoria delle opere; rilevante per l'obbligo tributario contestato.
Massime di principio
- La notifica a una persona giuridica effettuata presso la sua sede a mani di un dipendente o soggetto presente e qualificatosi come addetto alla ricezione è, secondo la giurisprudenza prevalente, idonea a perfezionare la notificazione ex art.145 c.p.c.; la CAN non è sempre necessaria.
- Sussiste una presunzione di regolare notificazione quando l'atto è consegnato nella sede sociale e il consegnatario accetta; grava sulla persona giuridica l'onere di provare l'insussistenza del potere o che non vi sia stata effettiva conoscenza.
- La precedente partecipazione a contenziosi o accessi che dimostrino la conoscenza dell'atto o del classamento catastale indebolisce la doglianza di mancata notifica e legittima la cristallizzazione degli effetti dell'atto notificato se non tempestivamente impugnato.
- L'impugnazione degli atti tributari è soggetta a termini; l'accesso agli atti e la conoscenza effettiva degli stessi fanno decorrere i termini di impugnazione: occorre verificare la tempestività del ricorso rispetto alla data di conoscenza/documentazione.
- Anche se successivamente l'amministrazione rettifica o in parte accoglie istanze del contribuente, ciò non invalida automaticamente le pregresse notifiche o gli effetti già definiti se non è stata proposta impugnazione nei termini o dimostrata irregolarità nella notifica.
- La presenza di abusi edilizi che interessano superfici imputate al contribuente può comportare comunque l'obbligo di corresponsione di IMU/TASI fino alla rimozione o regolarizzazione delle opere.
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