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Sentenza

Sentenza del 19/01/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Scissione societaria - Contribuente obbligato in solido - Mancato versamento - Decadenza potestà impositiva - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione di cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2018 per mancato versamento IVA relativo al 2007 (importo €7.727,45) in qualità di coobbligata a seguito di scissione del 27/12/2008. Contestazioni: decadenza del potere impositivo ex art.25 DPR 602/73, nullità della notifica via PEC per formato, carenza di motivazione della cartella, mancata allegazione/ prova dell'atto presupposto e del debito del debitore principale, prescrizione del credito erariale, e difetto nel calcolo degli interessi; inoltre vizio della notifica dell'atto interruttivo del 2013.

La decisione

Appello respinto. La CTR ha confermato che il termine decadenziale di cui all'art.25 DPR 602/1973 vale solo rispetto al debitore iscritto a ruolo (debitore principale) e non nei confronti dell'obbligato in solido, il quale è soggetto al termine ordinario di prescrizione del credito (dieci anni per i crediti erariali). La cartella notificata al debitore principale nel 2011 ha quindi reso tempestiva l'azione; sono state rigettate anche le eccezioni sulla motivazione, sul calcolo degli interessi, sulla notifica via PEC (ritenuta efficace per il suo scopo) e sugli altri profili di notifica. Condanna dell'appellante alle spese.

Norme richiamate

  • art. 25 DPR 602/1973

    Il termine decadenziale per la notifica della cartella si applica solo al debitore iscritto a ruolo (debitore principale) e non all'obbligato in solido, il quale risponde di obbligazione altrui.

  • art. 36-bis DPR 600/1973

    Norma che consente il controllo automatizzato da cui è derivata la cartella; la liquidazione effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente giustifica il calcolo degli interessi come operazione matematica predeterminata.

  • art. 20 DPR 602/1973

    Il criterio di liquidazione è predeterminato dalla norma, quindi il calcolo numerico degli interessi può desumersi direttamente dalla dichiarazione e dai parametri previsti.

  • art. 173 comma 13 TUIR

    Richiamato per evidenziare che la disciplina sulla responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione non impone l'onere di specifici avvisi nei loro confronti.

  • art. 156 c.p.c.

    La notifica via PEC è ritenuta efficace laddove abbia conseguito lo scopo; il conseguimento dello scopo può assorbire vizi formali del mezzo.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato in tema di modalità alternative di notifica alle persone giuridiche (tentativo all'amministratore), che non è tassativo e può considerarsi rispettato se la regola alternativa è stata osservata.

  • Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. Unite 27/04/2018 n.10266; Cass. civ. sez. VI 11/12/2019 n.32308; Cass. civ. sez. trib. 8/03/2019 n.6812 e n.17767/2018)

    Riferimenti giurisprudenziali utilizzati: Sezioni Unite hanno chiarito che il formato CAdES non è l’unico utilizzabile per la PEC; la giurisprudenza recente afferma che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni (non cinque), e chiarisce i criteri di motivazione della cartella e del calcolo delle sanzioni/interessi.

  • art. 26 c.4 DPR 602/73 e art. 60 comma I lett. e) DPR 600/73

    Norme richiamate dall'appellante in tema di modalità di notifica e residenza dell'amministratore; la CTR ha ritenuto irrilevanti i profili dedotti alla luce dell'efficacia della notifica o dell'intervenuto conseguimento dello scopo.

Massime di principio

  • Per gli obbligati in solido (es. beneficiarie di una scissione) il termine decadenziale di art.25 DPR 602/1973 relativo alla notifica della cartella opera con riferimento al debitore iscritto a ruolo; gli obbligati in solido rispondono sulla base della prescrizione ordinaria del credito.
  • I crediti erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) si prescrivono, in assenza di norma speciale, nel termine ordinario decennale e non nel quinquennio, salvo diversa disposizione espressa.
  • La cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato può desumere il calcolo degli interessi direttamente dalla dichiarazione e dai criteri normativi: non è sempre necessario un dettaglio numerico esteso se il metodo di calcolo è predeterminato dalla legge.
  • Le irregolarità formali nella notifica via PEC (es. formato firma) possono risultare assorbite se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo (art.156 c.p.c.); le Sezioni Unite hanno inoltre escluso la necessità esclusiva del formato CAdES.
  • Le contestazioni sulla notifica interruttiva devono considerare l'effettiva efficacia dell'atto e le regole alternative di notifica per le persone giuridiche; un tentativo di notifica all'amministratore può essere valutato in termini non tassativi.

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