Sentenza del 19/01/2021 n. 14 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Scissione societaria - Contribuente obbligato in solido - Mancato versamento - Decadenza potestà impositiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di cartella di pagamento notificata il 2 maggio 2018 per mancato versamento IVA relativo al 2007 (importo €7.727,45) in qualità di coobbligata a seguito di scissione del 27/12/2008. Contestazioni: decadenza del potere impositivo ex art.25 DPR 602/73, nullità della notifica via PEC per formato, carenza di motivazione della cartella, mancata allegazione/ prova dell'atto presupposto e del debito del debitore principale, prescrizione del credito erariale, e difetto nel calcolo degli interessi; inoltre vizio della notifica dell'atto interruttivo del 2013.
La decisione
Appello respinto. La CTR ha confermato che il termine decadenziale di cui all'art.25 DPR 602/1973 vale solo rispetto al debitore iscritto a ruolo (debitore principale) e non nei confronti dell'obbligato in solido, il quale è soggetto al termine ordinario di prescrizione del credito (dieci anni per i crediti erariali). La cartella notificata al debitore principale nel 2011 ha quindi reso tempestiva l'azione; sono state rigettate anche le eccezioni sulla motivazione, sul calcolo degli interessi, sulla notifica via PEC (ritenuta efficace per il suo scopo) e sugli altri profili di notifica. Condanna dell'appellante alle spese.
Norme richiamate
art. 25 DPR 602/1973
Il termine decadenziale per la notifica della cartella si applica solo al debitore iscritto a ruolo (debitore principale) e non all'obbligato in solido, il quale risponde di obbligazione altrui.
art. 36-bis DPR 600/1973
Norma che consente il controllo automatizzato da cui è derivata la cartella; la liquidazione effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente giustifica il calcolo degli interessi come operazione matematica predeterminata.
art. 20 DPR 602/1973
Il criterio di liquidazione è predeterminato dalla norma, quindi il calcolo numerico degli interessi può desumersi direttamente dalla dichiarazione e dai parametri previsti.
art. 173 comma 13 TUIR
Richiamato per evidenziare che la disciplina sulla responsabilità solidale delle società beneficiarie della scissione non impone l'onere di specifici avvisi nei loro confronti.
art. 156 c.p.c.
La notifica via PEC è ritenuta efficace laddove abbia conseguito lo scopo; il conseguimento dello scopo può assorbire vizi formali del mezzo.
art. 145 c.p.c.
Richiamato in tema di modalità alternative di notifica alle persone giuridiche (tentativo all'amministratore), che non è tassativo e può considerarsi rispettato se la regola alternativa è stata osservata.
Giurisprudenza Cassazione (es. Sez. Unite 27/04/2018 n.10266; Cass. civ. sez. VI 11/12/2019 n.32308; Cass. civ. sez. trib. 8/03/2019 n.6812 e n.17767/2018)
Riferimenti giurisprudenziali utilizzati: Sezioni Unite hanno chiarito che il formato CAdES non è l’unico utilizzabile per la PEC; la giurisprudenza recente afferma che i crediti erariali si prescrivono in dieci anni (non cinque), e chiarisce i criteri di motivazione della cartella e del calcolo delle sanzioni/interessi.
art. 26 c.4 DPR 602/73 e art. 60 comma I lett. e) DPR 600/73
Norme richiamate dall'appellante in tema di modalità di notifica e residenza dell'amministratore; la CTR ha ritenuto irrilevanti i profili dedotti alla luce dell'efficacia della notifica o dell'intervenuto conseguimento dello scopo.
Massime di principio
- Per gli obbligati in solido (es. beneficiarie di una scissione) il termine decadenziale di art.25 DPR 602/1973 relativo alla notifica della cartella opera con riferimento al debitore iscritto a ruolo; gli obbligati in solido rispondono sulla base della prescrizione ordinaria del credito.
- I crediti erariali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA) si prescrivono, in assenza di norma speciale, nel termine ordinario decennale e non nel quinquennio, salvo diversa disposizione espressa.
- La cartella di pagamento derivante da controllo automatizzato può desumere il calcolo degli interessi direttamente dalla dichiarazione e dai criteri normativi: non è sempre necessario un dettaglio numerico esteso se il metodo di calcolo è predeterminato dalla legge.
- Le irregolarità formali nella notifica via PEC (es. formato firma) possono risultare assorbite se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo (art.156 c.p.c.); le Sezioni Unite hanno inoltre escluso la necessità esclusiva del formato CAdES.
- Le contestazioni sulla notifica interruttiva devono considerare l'effettiva efficacia dell'atto e le regole alternative di notifica per le persone giuridiche; un tentativo di notifica all'amministratore può essere valutato in termini non tassativi.
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